DL 19/2026 e Legge 241/1990: tutte le modifiche a conferenza di servizi, SCIA e silenzio assenso

Riduzione dei termini nella conferenza di servizi, nuove regole su prescrizioni e misure mitigatrici, assenso implicito rafforzato, attestazione automatica del silenzio assenso e richiamo all’art. 75 d.P.R. 445/2000 nella SCIA: l’analisi integrale dell’art. 5 del Decreto PNRR 2026.

di Redazione tecnica - 27/02/2026

Riduzione dei termini, nuove regole sulle prescrizioni, rafforzamento dell’assenso implicito e chiarimenti sul silenzio assenso. Sono questi i contenuti più rilevanti dell’art. 5 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Decreto PNRR 2026), che interviene in modo diretto sulla Legge n. 241/1990 modificando alcuni snodi centrali del procedimento amministrativo.

La norma tocca tre strumenti che, per chi opera in edilizia e urbanistica, non rappresentano semplici passaggi formali ma il cuore stesso della decisione amministrativa: conferenza di servizi, SCIA e silenzio assenso.

Non si tratta di una riscrittura complessiva della legge sul procedimento, ma di un intervento mirato sui tempi, sul contenuto delle determinazioni e sugli effetti dell’inerzia. Ed è proprio su questi aspetti, attenendoci esclusivamente al dato normativo, che vale la pena concentrarsi.

A questo punto possiamo entrare nel dettaglio delle singole modifiche, ricostruendo il contenuto delle nuove disposizioni e i principali effetti che producono sul procedimento.

DL 19/2026: nuovi termini e nuove regole sulle determinazioni nella conferenza di servizi semplificata

Le modifiche all’art. 14-bis della Legge n. 241/1990 riguardano, in primo luogo, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono rendere le proprie determinazioni.

Il nuovo testo stabilisce che tale termine perentorio non può essere superiore a trenta giorni. Se tra le amministrazioni partecipanti vi sono soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell’incolumità pubblica, il termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi eventuali maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea. Viene quindi superata la precedente scansione di quarantacinque e novanta giorni.

Accanto alla riduzione dei tempi, il decreto interviene sul contenuto delle determinazioni. Il nuovo comma 3 prevede che le amministrazioni debbano esprimersi in termini di assenso o dissenso, congruamente motivate, indicando le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso e, ove possibile, quantificando i relativi costi. Le prescrizioni devono essere determinate nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. La norma precisa inoltre che tali disposizioni si applicano senza deroghe a tutte le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.

Sul piano procedimentale, la riduzione dei termini comporta una compressione della fase decisoria interna alla conferenza, con un accorciamento dei tempi entro cui devono essere espresse le posizioni delle singole amministrazioni. Allo stesso tempo, la nuova formulazione del comma 3 incide sulla struttura delle determinazioni: le eventuali condizioni non possono essere formulate in modo generico, ma devono essere motivate e coerenti con il progetto, oltre che rispettose dei princìpi espressamente richiamati dalla norma. Ne deriva un procedimento più rapido nei tempi e più strutturato nel contenuto delle determinazioni.

Art. 14-bis Legge 241/1990: riduzione del termine di convocazione della conferenza semplificata

L’art. 5 interviene anche sul comma 7 dell’art. 14-bis, sostituendo ovunque ricorrano le parole “quarantacinque giorni” con “trenta giorni”. La modifica riguarda il termine entro cui l’amministrazione procedente è tenuta a indire la conferenza in forma simultanea nei casi previsti dalla norma.

Sul piano procedimentale, la riduzione incide sulla fase di attivazione della conferenza, anticipando il momento della convocazione e contribuendo a comprimere ulteriormente la tempistica complessiva della fase decisoria. Non cambia la struttura della conferenza, ma si accorcia la finestra temporale entro cui deve essere avviata.

Assenso implicito nella conferenza semplificata: cosa cambia con il nuovo comma 6 dell’art. 14-bis

Il nuovo comma 6 dell’art. 14-bis disciplina la fase conclusiva della conferenza semplificata quando non ricorrono i casi di conclusione immediata positiva o negativa previsti dal comma 5.

La disposizione stabilisce che l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata una riunione telematica di tutte le amministrazioni partecipanti e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Avverso tale determinazione può essere proposta opposizione dalle amministrazioni indicate dall’art. 14-quinquies, nei termini ivi previsti.

La norma precisa inoltre che si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, che pur partecipandovi non abbiano espresso la propria posizione, ovvero che abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Sul piano procedimentale, la nuova formulazione rafforza gli effetti dell’inerzia o del dissenso privo dei requisiti richiesti dalla legge. La mancata partecipazione, l’assenza di una posizione espressa oppure un dissenso non adeguatamente motivato non impediscono la conclusione della conferenza, ma si traducono nell’acquisizione di un assenso senza condizioni. Ne deriva un meccanismo che rende più lineare la chiusura del procedimento, riducendo il rischio che l’assenza di una presa di posizione formale o un dissenso non strutturato possano rallentare o bloccare la decisione finale.

Art. 14-ter Legge 241/1990: termini ridotti per la conferenza di servizi simultanea

Il DL 19/2026 interviene anche sull’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, che disciplina la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

La nuova formulazione del comma 2 stabilisce che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Vengono così sostituiti i precedenti termini di quarantacinque e novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Sul piano procedimentale, la modifica comporta una riduzione della durata massima della fase collegiale della conferenza simultanea. La decisione finale deve essere maturata in un arco temporale più contenuto, anche quando siano coinvolti interessi qualificati, con la conseguenza di una più rapida chiusura della fase istruttoria collegiale. La compressione dei termini incide quindi direttamente sulla tempistica interna del procedimento, pur lasciando invariata la struttura della conferenza e il meccanismo decisionale fondato sulle posizioni prevalenti.

SCIA e art. 19 Legge 241/1990: il richiamo all’art. 75 d.P.R. 445/2000 nel DL 19/2026

Il DL 19/2026 interviene sull’art. 19 della Legge n. 241/1990 con una modifica circoscritta al comma 4. La nuova formulazione stabilisce che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, facendo salva, in ogni caso, la sanzione prevista dall’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’art. 75 del testo unico sulla documentazione amministrativa prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. Con l’inserimento del richiamo espresso a tale disposizione, la norma collega in modo diretto la disciplina della SCIA al sistema sanzionatorio previsto per le dichiarazioni sostitutive.

Sul piano procedimentale, la modifica chiarisce che l’eventuale decorso dei termini per l’esercizio dei poteri inibitori non esclude l’applicazione delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci. La disciplina della SCIA resta quindi ancorata al principio di responsabilità per il contenuto delle attestazioni e delle asseverazioni che la corredano, con un espresso rinvio al regime di decadenza previsto dal d.P.R. n. 445/2000.

Art. 20 Legge 241/1990: nuovi presupposti del silenzio assenso e attestazione automatica

Il DL 19/2026 interviene anche sull’art. 20 della Legge n. 241/1990, integrandone il contenuto sotto due distinti profili.

In primo luogo, il comma 1 viene modificato per precisare che il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. La disposizione conferma inoltre che resta ferma la facoltà dell’amministrazione di richiedere informazioni o integrazioni documentali nel termine previsto dall’art. 2, comma 7.

La norma delimita quindi in modo espresso le ipotesi in cui il meccanismo del silenzio non può operare, collegandole alla mancanza di un’istanza effettivamente ricevuta o idonea a consentire l’individuazione del provvedimento richiesto.

In secondo luogo, il comma 2-bis stabilisce che, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’intervenuto accoglimento della domanda. Qualora il procedimento non sia ancora telematizzato, l’amministrazione deve comunque inviare d’ufficio tale attestazione all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza.

Sul piano procedimentale, la prima modifica chiarisce i presupposti necessari perché il silenzio possa produrre effetti, richiedendo che l’istanza sia pervenuta all’amministrazione competente e sia completa degli elementi essenziali. La seconda introduce un obbligo di formalizzazione dell’effetto già maturato per legge, prevedendo un’attestazione automatica che documenti l’intervenuto accoglimento per decorso dei termini. La natura del silenzio assenso resta invariata, ma il procedimento viene reso più definito nei suoi presupposti e nei suoi esiti formali.

Silenzio assenso e comma 2-bis: eliminata la richiesta del privato per l’attestazione

La modifica al comma 2-bis dell’art. 20 non si limita a introdurre l’attestazione telematica e automatica, ma sopprime espressamente l’inciso “su richiesta del privato” contenuto nella formulazione previgente. Il rilascio dell’attestazione sul decorso dei termini e sull’intervenuto accoglimento non è quindi più subordinato a un’iniziativa del richiedente.

Sul piano procedimentale, l’eliminazione di tale previsione sposta l’onere dell’attivazione dall’istante all’amministrazione, che è ora tenuta a rilasciare d’ufficio l’attestazione. L’effetto del silenzio resta quello previsto dalla legge, ma viene rafforzato il profilo formale e documentale della sua attestazione.

DL 19/2026 e Legge 241/1990: come cambia il procedimento amministrativo

Le modifiche introdotte dal DL 19/2026 non riscrivono l’impianto della Legge n. 241/1990, ma intervengono su alcuni passaggi centrali del procedimento amministrativo, riducendo i termini della conferenza di servizi, precisando il contenuto delle determinazioni, rafforzando gli effetti dell’inerzia e definendo in modo più puntuale i presupposti del silenzio assenso.

Il dato normativo evidenzia una rimodulazione dei tempi e una maggiore strutturazione delle decisioni amministrative, sia nella fase collegiale della conferenza sia nei procedimenti fondati su SCIA o silenzio. La disciplina resta quella della legge generale sul procedimento, ma con una scansione temporale più contenuta e con regole più dettagliate sul contenuto delle determinazioni e sulle condizioni per la formazione degli effetti taciti.

In questo quadro, il perimetro applicativo è tracciato con maggiore precisione: i termini sono ridotti, le prescrizioni devono essere motivate e proporzionate, l’assenso implicito opera in modo più definito e il silenzio assenso richiede un’istanza effettivamente ricevuta e completa nei suoi elementi essenziali.

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