È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026, n. 78, il Decreto Legge 3 aprile 2026, n. 42, che interviene anche sul fronte degli incentivi alle imprese rimodulando il meccanismo di Transizione 5.0.
Tra le novità più rilevanti c’è la riscrittura dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 (ancora in fase di conversione), che riguarda le imprese rimaste escluse dal credito d’imposta per esaurimento delle risorse, pur avendo completato correttamente l’iter con il GSE.
Il provvedimento definisce la quota effettivamente riconoscibile e introduce, accanto a questa, un contributo legato agli investimenti in autoproduzione energetica da fonti rinnovabili.
Accanto a questo intervento, il decreto rafforza anche gli strumenti di finanziamento per l’efficienza energetica, intervenendo sul Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Credito Transizione 5.0: come cambia il riconoscimento
La riscrittura del comma 1 dell’articolo 8 prevede che il credito d’imposta per il 2026 sia rideterminato in funzione delle risorse disponibili. La percentuale di fruizione viene fissata all’89,77% dell’importo richiesto con le comunicazioni già presentate, con una riduzione proporzionale rispetto al valore teorico originario.
Contestualmente, viene rivisto anche il limite di spesa, che passa a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, in sostituzione del precedente tetto.
Resta invariato il perimetro degli investimenti agevolati, che continua a comprendere:
- i beni materiali e immateriali indicati negli allegati A e B alla Legge n. 232/2016;
- le spese di formazione del personale connesse ai progetti di investimento.
Nuovo contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
Accanto alla rideterminazione del credito, il D.L. n. 42/2026 introduce all’articolo 8 il comma 3-bis, che prevede un contributo aggiuntivo collegato agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Il contributo copre anche:
- i sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- le spese per le certificazioni tecniche e contabili;
- gli adempimenti necessari a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e il rispetto del principio DNSH.
Le risorse complessive ammontano a 197,7 milioni di euro su base pluriennale (2026-2028) e restano strettamente collegate alle comunicazioni già trasmesse.
Limiti operativi e collegamento con il credito
Il contributo aggiuntivo non opera in modo autonomo rispetto al credito d’imposta. La norma stabilisce che, per ciascuna istanza, l’importo riconosciuto non può superare il credito richiesto con le comunicazioni originarie.
L’erogazione è demandata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni fornite dal GSE e secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto attuativo, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Rafforzato il Fondo nazionale per l’efficienza energetica
Infine, il decreto interviene anche sul Fondo nazionale per l’efficienza energetica, rafforzandone la dotazione con uno stanziamento pluriennale.
In particolare, sono autorizzate risorse aggiuntive pari a:
- 175 milioni di euro per il 2027;
- 159,2 milioni per il 2028;
- 129,6 milioni per il 2029;
- 78,5 milioni per il 2030;
- 30,1 milioni per il 2031.
Si tratta di un intervento che agisce su un piano diverso rispetto al credito d’imposta, sostenendo interventi di efficientamento energetico, riqualificazione degli impianti e integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, attraverso strumenti finanziari dedicati.