È in vigore dallo scorso 2 giugno il D.Lgs. n. 81/2026, con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1203, introducendo una delle più ampie revisioni degli ultimi anni della disciplina penale ambientale.
L’intervento interessa direttamente imprese, operatori economici, pubbliche amministrazioni e tutti i soggetti chiamati a confrontarsi con la normativa ambientale.
Reati ambientali, responsabilità degli enti e nuove aggravanti: le novità del D.Lgs. n. 81/2026
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026, n. 113, non si limita ad aggiornare alcune fattispecie di reato già esistenti, ma interviene su più livelli: amplia la tutela degli ecosistemi e degli habitat, introduce nuovi illeciti, rafforza il sistema delle aggravanti, modifica la responsabilità amministrativa degli enti e prevede nuovi strumenti di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale.
Il provvedimento è così strutturato:
- Titolo I – Oggetto e definizioni
- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Titolo II – Modifiche al codice penale e disposizioni
in materia di contrasto alla criminalità ambientale
- Art. 3 – Modifiche al codice penale
- Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
- Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra
- Art. 6 – Disposizioni applicabili
- Art. 7 – Pubblicazione della sentenza di condanna
- Titolo III – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
- Art. 8 – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Titolo IV – Altre disposizioni
- Art. 9 – Raccolta e trasmissione dei dati statistici
- Art. 10 – Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
- Art. 11 – Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
- Art. 12 – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Art. 13 – Clausola di invarianza finanziaria
Accanto alle modifiche di natura penale trovano spazio disposizioni dedicate alla responsabilità degli enti, al coordinamento delle attività di contrasto e alla programmazione delle future politiche di prevenzione.
Come cambia il delitto di inquinamento ambientale
Una parte rilevante delle novità contenute nel decreto riguarda l'art. 452-bis c.p., che disciplina il delitto di inquinamento ambientale.
Tra le modifiche apportate alla disposizione figura l'inclusione degli habitat tra i beni espressamente tutelati dalla norma, una scelta che recepisce le indicazioni contenute nella direttiva europea e che amplia ulteriormente la protezione riconosciuta agli ecosistemi e alla biodiversità.
A questa modifica si affianca un rafforzamento del sistema delle aggravanti, dal momento che il trattamento sanzionatorio viene inasprito quando l'inquinamento interessa aree naturali protette o soggette a particolari vincoli, coinvolge specie protette oppure produce effetti durevoli sugli ecosistemi.
La risposta penale diventa ancora più severa nel caso in cui la condotta provochi la distruzione di un habitat situato all'interno di aree tutelate, a conferma della crescente attenzione riservata alla conservazione del patrimonio naturale.
Arriva il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti
È probabilmente nell'introduzione del nuovo art. 452-bis.1 c.p. che si coglie una delle innovazioni più significative dell'intero recepimento.
Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti punisce infatti chi immette sul mercato o mette comunque in circolazione prodotti il cui impiego determina una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.
La novità assume particolare rilievo perché l'attenzione non si concentra più esclusivamente sulle attività che producono direttamente fenomeni di inquinamento, ma si estende anche agli effetti che determinati prodotti possono generare una volta immessi sul mercato.
Ne deriva un ampliamento del perimetro della tutela penale ambientale che potrebbe interessare una pluralità di operatori economici coinvolti nei processi di produzione, distribuzione e commercializzazione.
Habitat, ecosistemi e nuove aggravanti: la tutela si rafforza
Il rafforzamento del sistema sanzionatorio costituisce uno degli elementi che attraversano trasversalmente l'intero decreto.
In questa prospettiva si colloca il nuovo art. 452-sexiesdecies c.p., che prevede un aumento della pena quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità oppure quando la condotta viene realizzata mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi.
La scelta riflette l'impostazione seguita dalla Direttiva (UE) 2024/1203, che richiede agli Stati membri di assicurare una risposta sanzionatoria adeguata non soltanto alla gravità del danno ambientale, ma anche al vantaggio economico eventualmente perseguito attraverso la commissione del reato.
Una definizione più ampia di condotta abusiva
Tra le modifiche destinate ad avere le maggiori ricadute applicative vi è anche l'introduzione del nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p., che definisce il concetto di condotta posta in essere "abusivamente".
La disposizione chiarisce che l'abusività non ricorre esclusivamente nei casi in cui manchi un'autorizzazione, ma anche quando vengono violate disposizioni europee o nazionali in materia ambientale oppure quando il titolo autorizzativo è stato ottenuto fraudolentemente o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Una precisazione di particolare rilevanza, perché il riferimento alle condotte abusive compare in numerose fattispecie ambientali e costituisce spesso uno degli elementi centrali nella valutazione della responsabilità penale.
Le conseguenze per la responsabilità amministrativa degli enti
Le novità introdotte dal decreto non si fermano al codice penale, ma interessano anche il sistema della responsabilità amministrativa disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001.
Attraverso la modifica dell'art. 25-undecies viene infatti ampliato il catalogo dei reati ambientali che possono determinare la responsabilità dell'ente, includendo il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti e adeguando il sistema sanzionatorio alle ulteriori novità introdotte dal recepimento della direttiva.
L'intervento si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento della responsabilità degli enti in materia ambientale, un ambito nel quale il legislatore europeo e nazionale attribuiscono un'importanza crescente alla capacità delle organizzazioni di prevenire la commissione dei reati attraverso adeguati assetti organizzativi e sistemi di controllo.
Per le imprese maggiormente esposte ai rischi ambientali, la modifica dell'art. 25-undecies assume particolare rilievo perché amplia il perimetro delle condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente e richiama l'attenzione sulla necessità di verificare se i presidi organizzativi esistenti siano effettivamente coerenti con il nuovo quadro normativo.
In quest'ottica, particolare attenzione potrebbe essere riservata ai processi aziendali che riguardano la progettazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti, alla gestione delle autorizzazioni ambientali, al monitoraggio degli obblighi derivanti dalla normativa europea e ai flussi informativi destinati agli organismi di controllo interni.
Pur non imponendo una revisione obbligatoria dei modelli organizzativi esistenti, il D.Lgs. n. 81/2026 rende opportuna una verifica della loro adeguatezza rispetto alle nuove fattispecie introdotte e alle modifiche apportate al sistema dei reati ambientali.
La portata della riforma conferma, ancora una volta, come la tutela dell'ambiente non rappresenti soltanto una questione di conformità normativa, ma costituisca sempre più un elemento strettamente connesso all'organizzazione dell'impresa e alla capacità dell'ente di prevenire comportamenti potenzialmente illeciti.
Entro il 2027 la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
Il decreto affida inoltre al Governo il compito di adottare, entro il 21 maggio 2027, la prima Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.
Attraverso questo strumento dovranno essere individuati obiettivi, priorità e modalità di intervento per migliorare le attività di prevenzione e repressione, definendo anche forme di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e criteri per l'allocazione delle risorse disponibili.
La Strategia dovrà essere aggiornata con cadenza triennale, così da consentire un costante adeguamento alle evoluzioni dei fenomeni criminali e dei rischi ambientali.