Sanatoria edilizia semplificata: come dimostrare la doppia conformità leggera
L’art. 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia introdotto dal Salva Casa ha previsto una nuova sanatoria semplificata per gli abusi minori e le variazioni essenziali. Ecco come utilizzarla
Come dimostrare la doppia conformità asimmetrica
Uno degli aspetti più delicati di questa nuova forma di sanatoria è proprio la doppia conformità “asimmetrica”, concetto che richiede di verificare due momenti distinti ma logicamente connessi. L’intervento deve risultare conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
- alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Si tratta di un’impostazione che rompe la simmetria tradizionale
della sanatoria ex art. 36, in quanto consente la regolarizzazione
di opere non conformi al tempo della loro realizzazione ma oggi
compatibili con l’assetto urbanistico attuale.
La difficoltà interpretativa nasce dalla distinzione – tutt’altro
che pacifica – tra “urbanistica” ed “edilizia”, due ambiti che la
giurisprudenza e la dottrina hanno più volte tentato di
delimitare.
La conformità urbanistica
La conformità urbanistica riguarda l’insieme delle regole che
disciplinano l’uso del territorio, la localizzazione delle funzioni
e la compatibilità dell’intervento con la pianificazione
vigente.
Essa si fonda su un corpus normativo che trova il suo asse portante
nella:
- Legge urbanistica n. 1150/1942 e successive modifiche;
- Legge n. 765/1967 (c.d. “Legge ponte”), che ha esteso l’obbligo di pianificazione e introdotto limiti più stringenti agli insediamenti edilizi;
- D.M. n. 1444/1968, che ha fissato i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra fabbricati e dotazioni di spazi pubblici;
- negli strumenti urbanistici generali e attuativi (PRG, PSC, PUC, Piani di lottizzazione, ecc.), che stabiliscono destinazioni d’uso, indici edilizi e prescrizioni plano-volumetriche;
- nei vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e di tutela del patrimonio culturale imposti dal d.lgs. n. 42/2004, dal d.lgs. n. 152/2006 e dalle normative regionali di settore.
In sostanza, la verifica urbanistica accerta che l’intervento sia oggi coerente con la disciplina pianificatoria vigente, cioè con la destinazione d’uso ammessa, la volumetria consentita, le altezze e le distanze prescritte, nonché con eventuali vincoli sopravvenuti o ancora operanti.
La conformità edilizia
La conformità edilizia, invece, attiene al rispetto delle regole tecniche che disciplinano la costruzione degli edifici. Essa si valuta con riferimento al momento storico della realizzazione e riguarda:
- la normativa antisismica (oggi parte II del d.P.R. 380/2001);
- le disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- le norme sul contenimento energetico e sull’efficienza degli impianti;
- i regolamenti edilizi comunali (art. 4 d.P.R. 380/2001);
- le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di salubrità (art. 24 del TUE);
- le prescrizioni su stabilità, accessibilità, infrastrutturazione digitale e corretta esecuzione degli impianti.
Come ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 24980/2025, “la doppia conformità imposta dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica ma anche quella edilizia, dovendosi intendere per disciplina edilizia l’insieme delle norme tecniche comprese nella parte seconda del T.U. Edilizia, nei regolamenti edilizi comunali e nelle altre normative di settore che incidono sull’attività costruttiva”.
Il significato operativo dell’“asimmetria”
La verifica della doppia conformità asimmetrica introdotta dall’art. 36-bis richiede quindi una doppia indagine temporale:
- sul piano urbanistico, l’opera deve risultare conforme alla disciplina vigente oggi, comprensiva delle nuove previsioni di piano, delle norme di attuazione, dei vincoli ambientali e paesaggistici sopravvenuti e delle prescrizioni sulle destinazioni d’uso;
- sul piano edilizio, deve essere dimostrato che al momento della realizzazione l’intervento rispettava le principali norme tecniche di sicurezza e funzionalità, anche se privo di titolo o in parziale difformità, purché non siano stati violati principi inderogabili (antisismica, igiene, salubrità, stabilità, accessibilità, sicurezza degli impianti).
L’“asimmetria” temporale consente dunque di sanare interventi non ammissibili all’epoca della loro esecuzione ma oggi compatibili con l’ordinamento urbanistico, subordinando tuttavia la regolarizzazione all’adeguamento che il SUE può imporre come condizione per il rilascio del titolo.
Il ruolo della relazione tecnica asseverata
La relazione asseverata del tecnico ha un ruolo centrale: deve ricostruire con precisione la sequenza normativa e pianificatoria e documentare la compatibilità dell’intervento. In particolare deve:
- indicare la datazione dell’opera e la normativa edilizia vigente al tempo;
- documentare la destinazione urbanistica dell’area sia all’epoca della realizzazione che allo stato attuale;
- evidenziare le modifiche degli strumenti urbanistici o delle norme di settore che rendono oggi possibile la conformità;
- attestare il rispetto delle norme edilizie originarie o, in alternativa, proporre gli adeguamenti tecnici necessari;
- allegare ogni elemento utile (planimetrie, relazioni statiche, fotografie, certificazioni, dichiarazioni di conformità impiantistica).
Solo un’istruttoria così strutturata consente di dimostrare la sussistenza effettiva della doppia conformità asimmetrica e di fondare, su basi tecniche e giuridiche solide, la legittimità della sanatoria semplificata introdotta dal nuovo art. 36-bis.
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