Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi
Può il giudicato penale incidere sull’ordine di demolizione? L’esito del processo penale è davvero in grado di condizionare l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale? E, soprattutto, fino a che punto l’azione amministrativa può dirsi autonoma rispetto a quella penale in materia edilizia?
Doppio binario in edilizia: la sentenza del Consiglio di Stato
Sono interrogativi che ricorrono con frequenza nella pratica edilizia, soprattutto nei casi in cui un abuso genera procedimenti paralleli e temporalmente sfasati. La sentenza n. 9408 del 1° dicembre 2025 del Consiglio di Stato consente di ricondurre queste questioni entro un quadro sistematico chiaro, ribadendo con forza il ruolo del doppio binario sanzionatorio come elemento strutturale dell’ordinamento edilizio.
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato trae origine dall’impugnazione di un atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione per opere ritenute abusive. Il ricorrente ha fondato la propria difesa sull’intervenuto giudicato penale, sostenendo che le valutazioni compiute dal giudice penale avrebbero dovuto spiegare effetti vincolanti anche sul piano amministrativo, fino a paralizzare l’acquisizione.
È importante cogliere fin da subito il perimetro effettivo del giudizio: non erano più in discussione i presupposti dell’ingiunzione a demolire, già definiti in precedenti atti e in un giudizio amministrativo concluso, bensì la legittimità dell’acquisizione quale atto conseguenziale. Proprio questo aspetto diventa centrale nel ragionamento del Collegio, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 1 dicembre 2025, n. 9408IL NOTIZIOMETRO