DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti

Il TAR Puglia chiarisce quando un DURC negativo, anche non presente nel FVOE, impone l’esclusione automatica ex art. 94 e l’escussione della garanzia provvisoria

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Quanto deve fidarsi la stazione appaltante del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico? È sufficiente che il FVOE sia “in regola” per attestare automaticamente il possesso dei requisiti, oppure l’amministrazione può - e in qualche caso deve - considerare anche elementi provenienti da altre procedure?

E come si innesta, in tutto questo, il meccanismo dell’esclusione automatica per irregolarità contributiva previsto dall’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023?

La sentenza del TAR Puglia del 9 dicembre 2025, n. 1585, affronta in modo diretto queste domande e offre una ricostruzione molto utile per chi opera quotidianamente nei procedimenti di gara.

DURC negativo, FVOE ed esclusione automatica: il TAR sulla verifica dei requisiti

Nonostante la complessità del caso in esame, con tre ricorsi, numerosi atti sopravvenuti, proposte di aggiudicazione, verifiche in inversione procedimentale, esclusioni e nuova aggiudicazione, rimane un punto fermo: la regolarità contributiva è un requisito oggettivo, che la stazione appaltante può accertare con qualsiasi mezzo idoneo, indipendentemente da ciò che risulta nel fascicolo digitale.

Ed è proprio questo il fulcro attorno cui i giudici della sezione leccese hanno costruito la parte più significativa della motivazione.

Il caso oggetto della sentenza

Il caso nasce nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio indetta da un'Amministrazione comunale. Dopo la proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante ha attivato la verifica dei requisiti in inversione procedimentale, come consentito dall’art. 107 del Codice.

In questa fase decisiva è emersa la presenza di un DURC negativo emesso qualche mese prima su richiesta di altra amministrazione, riferito alla stessa operatrice economica, con il quale sono state certificate irregolarità contributive gravi e definitivamente accertate, ancora non presenti nel FVOE.

Secondo l’OE, la successiva regolarizzazione tramite un piano di rateizzazione, avrebbe dovuto sanare la posizione.

Una tesi che non ha convinto la stazione appaltante e, successivamente, nemmeno il TAR, in quanto la regolarizzazione tardiva non incide sul procedimento di gara.

La conseguenza è l’applicazione dell’art. 94, comma 6 che comporta l’esclusione automatica e, in virtù della proposta di aggiudicazione già adottata, escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6.

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