DURF e regolarità fiscale: quali versamenti contano per il requisito del 10%

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come calcolare la soglia prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ammettendo le ritenute sugli interessi attivi e, entro determinati limiti, anche le imposte pagate all’estero

di Redazione tecnica - 18/09/2026

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Per ottenere il DURF, il requisito del 10% non si misura guardando soltanto ai versamenti effettuati direttamente dall’impresa e transitati nel suo conto fiscale. Nel calcolo possono entrare anche le ritenute sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e, a determinate condizioni, persino le imposte pagate all’estero.

È questo il principio contenuto nella Risposta del 16 settembre 2026, n. 174, con cui l’Agenzia delle Entrate torna sull’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, precisando quali somme possono concorrere alla soglia minima richiesta per il DURF.

Regolarià fiscale e DURF: quali versamenti contano per il requisito del 10%

L’istanza è stata presentata da una società che opera nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica, con attività nei comparti della produzione di energia elettrica, della petrolchimica e della produzione di vetro, cemento e materiali metallici.

Secondo l’Istante, le proprie prestazioni non sarebbero riconducibili agli appalti cosiddetti “labour intensive”, perché non comporterebbero né un utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente né l’impiego strutturale di beni strumentali appartenenti a quest’ultimo o comunque a esso riconducibili.

Nonostante ciò, alcuni committenti richiedono comunque il DURF come presidio di compliance contrattuale, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sostanziali che rendono applicabile la disciplina contenuta nell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

Da qui il problema posto al Fisco: capire se, nella determinazione del requisito del 10%, possano essere considerate anche le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi e il credito per imposte pagate all’estero.

DURF e requisito del 10%: come si calcolano i versamenti rilevanti

L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, disciplina specifici adempimenti in materia di ritenute fiscali nell’ambito di determinati contratti di appalto, subappalto, affidamento e altri rapporti negoziali.

Il comma 5 consente tuttavia alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di non applicare tali adempimenti quando consegnano al committente una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti la presenza dei requisiti previsti dalla stessa disposizione.

Tra questi, la lett. a) richiede che l’impresa sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.

Il problema interpretativo nasce proprio da quest’ultima formulazione e, in particolare, dal significato da attribuire ai “versamenti registrati nel conto fiscale”.

La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 aveva precisato che, nel numeratore, devono essere considerati i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in compensazione, mentre al denominatore devono essere assunti i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nello stesso triennio.

La prassi successiva ha però progressivamente superato una lettura esclusivamente formale del requisito.

Con la risoluzione n. 53/E/2020, infatti, le Entrate avevano già ammesso alcune fattispecie nelle quali il pagamento dell’imposta non viene materialmente effettuato dall’impresa interessata al DURF, come accade, ad esempio, con l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge o split payment oppure nell’ambito del consolidato fiscale, della trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo.

In queste ipotesi il debito tributario, o comunque la manifestazione di capacità contributiva, resta riferibile a un determinato soggetto, mentre il pagamento viene effettuato materialmente da un altro.

Ritenute sugli interessi attivi: quando entrano nel calcolo

Partendo da questa impostazione il Fisco ha risposto ai due quesiti posti dall’istante.

In relazione alle ritenute applicate dagli istituti di credito sugli interessi attivi maturati sulle disponibilità bancarie e sui depositi della società, l’Agenzia ha sottolineato che il versamento all’Erario viene eseguito dalla banca, nella veste di sostituto d’imposta, e non direttamente dall’impresa che percepisce gli interessi. Ciò non impedisce, comunque, di considerare tali somme nel calcolo della soglia del 10%.

Il prelievo effettuato a titolo di acconto e versato dal sostituto rappresenta infatti un’imposta economicamente imputabile alla società, mentre il soggetto terzo interviene soltanto nell’assolvimento materiale del relativo debito tributario.

Quindi ai fini del DURF non è indispensabile che il contribuente al quale il prelievo è riferibile coincida sempre con il soggetto che effettua materialmente il versamento. Quello che conta è che l’imposta sia collegata a una manifestazione di capacità contributiva riconducibile all’impresa interessata.

Imposte pagate all’estero: il limite del credito riconosciuto

Più articolata è la questione relativa alle imposte pagate all’estero, perché in questo caso viene meno non soltanto la coincidenza tra il soggetto cui è riferibile il prelievo e quello che materialmente lo versa, ma anche il transito stesso delle somme nel conto fiscale italiano.

Quando le somme vengono versate a un’autorità fiscale straniera, una lettura strettamente letterale dell’art. 17-bis potrebbe portare a escluderle dal calcolo del requisito del 10%.

L’Agenzia invece ha riconosciuto che anche le imposte pagate all’estero possono essere considerate tra i versamenti rilevanti, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 165 TUIR. A rilevare è esclusivamente l’importo che trova riconoscimento nel sistema tributario nazionale attraverso il credito d’imposta utilizzabile a scomputo dell’IRES.

Sebbene tali imposte non compaiano nel conto fiscale italiano, né direttamente né indirettamente attraverso un sostituto d’imposta, una società consolidante, un socio o un ente controllante, esse possono concorrere alla soglia perché rappresentano comunque un elemento indicativo della complessiva affidabilità fiscale dell’impresa.

L’Agenzia aggiunge inoltre che l’utilizzo del credito per imposte pagate all’estero, a scomputo dell’IRES dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta.

DURF non corretto: come chiedere il riesame

C’è poi un ultimo aspetto operativo che interessa direttamente le imprese.

L’Agenzia ha infatti ricordato che, qualora il contribuente ritenga non corretto il DURF rilasciato dall’ufficio, può rivolgersi allo stesso ufficio che lo ha emesso, segnalando i dati che ritiene non siano stati considerati e chiedendone il riesame attraverso il medesimo modello utilizzato per la richiesta di rilascio.

Il chiarimento non modifica quindi i presupposti per il rilascio del DURF, ma spiega come deve essere letto il requisito del 10%: nelle fattispecie individuate dall’Agenzia, il dato formale del versamento nel conto fiscale può essere affiancato dalla sostanziale riconducibilità del prelievo alla posizione tributaria dell’impresa.

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