ENEA ha aggiornato i vademecum dedicati agli interventi ammessi all’Ecobonus, riallineando la documentazione tecnica alle modifiche intervenute sul fronte fiscale ed energetico.
L’aggiornamento riguarda tredici tipologie di intervento e offre a tecnici e contribuenti un riferimento operativo da utilizzare insieme alle norme di settore e, per gli aspetti fiscali, alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle singole schede vengono recepite le nuove aliquote dell’Ecobonus per il triennio 2025-2027, insieme all’aggiornamento dei requisiti tecnici alle modifiche normative entrate in vigore nel corso del 2026.
Ecobonus 2026: i vademecum ENEA aggiornati e gli interventi coinvolti
L’aggiornamento interessa i vademecum relativi a:
- riqualificazione globale degli edifici;
- coibentazione delle strutture opache;
- serramenti e infissi;
- schermature solari e chiusure oscuranti;
- collettori solari termici;
- generatori di calore a biomassa;
- caldaie a condensazione e generatori ad aria a condensazione;
- pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore;
- sistemi ibridi;
- microcogeneratori;
- building automation;
- riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali;
- Bonus Facciate.
A questi si aggiunge la tabella riepilogativa degli interventi e delle percentuali di detrazione, che fotografa il regime applicabile fino al 2027.
Non tutte le modifiche contenute nei documenti costituiscono, naturalmente, novità normative introdotte da ENEA. I vademecum hanno soprattutto la funzione di ricomporre in un quadro operativo unitario disposizioni intervenute in momenti diversi, offrendo a contribuenti e tecnici un riferimento aggiornato per requisiti, spese ammissibili e documentazione.
Ecobonus 2025-2027: aliquote differenziate per l’abitazione principale
La prima modifica che attraversa quasi tutti i nuovi vademecum riguarda le aliquote di detrazione.
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione è pari al 50% per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, e al 36% negli altri casi.
Il quadro recepisce anche la proroga disposta dalla Legge n. 199/2025, che ha mantenuto per il 2026 le aliquote già applicabili nel 2025, rinviando al 2027 la riduzione al 30% e al 36%.
Per le spese sostenute nel 2027, secondo la disciplina attualmente vigente, le aliquote scendono rispettivamente al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi.
Lo schema ricorre, ad esempio, nei vademecum dedicati alla riqualificazione globale, alla coibentazione dell’involucro, agli infissi, alle pompe di calore, ai sistemi ibridi e alla building automation.
I documenti richiamano inoltre l’articolo 16-ter del d.P.R. n. 917/1986 per l’applicazione dei limiti alle detrazioni previsti per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Va ricordato che l’aliquota maggiorata non dipende semplicemente dalla natura residenziale dell’immobile. La stessa tabella ENEA precisa che essa spetta al titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Caldaie a condensazione: dal 2025 niente Ecobonus
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le caldaie a condensazione.
Il relativo vademecum distingue ancora le tre tipologie di intervento previste dalla disciplina precedente e relative a:
- caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale almeno pari al 90%;
- caldaie a condensazione abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
- generatori d’aria calda a condensazione.
Nella tabella dedicata all’entità del beneficio, ENEA indica espressamente che le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 non sono agevolabili.
Restano quindi rilevanti, ai fini dell’Ecobonus, soltanto le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con aliquota del 50% per la prima tipologia e del 65% per le altre due.
La stessa esclusione viene riportata nella tabella riepilogativa generale pubblicata da ENEA.
Ecobonus 2026: dal 4 febbraio cambiano i requisiti tecnici
La parte più interessante dell’aggiornamento riguarda però diversi interventi impiantistici. Nei nuovi vademecum compare frequentemente la data del 4 febbraio 2026, a partire dalla quale devono essere applicate alcune prescrizioni introdotte dal D.Lgs. n. 5/2026.
L’effetto è particolarmente evidente per pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e microcogeneratori.
Oltre a cambiare l’aliquota applicabile alla spesa, per alcuni di questi interventi si modifica anche il quadro dei requisiti tecnici da verificare in funzione della data di inizio dei lavori.
Pompe di calore: i nuovi parametri previsti
Per le pompe di calore ENEA mantiene il principio secondo cui l’intervento deve consistere nella sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e non in una nuova installazione.
Il vademecum introduce però una distinzione temporale: per gli interventi iniziati prima del 4 febbraio 2026 rimane il riferimento ai valori minimi di COP/GUE e, quando l’apparecchio assicura anche la climatizzazione estiva, di EER, previsti dall’Allegato F al D.M. 6 agosto 2020; per quelli iniziati dal 4 febbraio 2026, oltre a tali parametri, ENEA richiede il rispetto delle condizioni relative a SCOP, SEER e SPER previste dal D.Lgs. n. 5/2026, nonché dei requisiti di efficienza stagionale previsti dall’Allegato IV al D.Lgs. n. 199/2021 e successive modificazioni.
Un’ulteriore modifica riguarda gli scaldacqua a pompa di calore: sempre nel caso di interventi iniziati dal 4 febbraio 2026, l’apparecchio deve appartenere alla classe A o superiore di efficienza energetica di prodotto.
Sistemi ibridi: nuovi requisiti per la pompa di calore e per la caldaia
Anche il vademecum sui sistemi ibridi viene coordinato con il nuovo quadro normativo.
Il sistema deve continuare a essere costituito da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, progettate e realizzate per funzionare in abbinamento, e l’intervento deve configurarsi come sostituzione, integrale o parziale, dell’impianto esistente.
Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, tuttavia, alla pompa di calore si applicano, oltre ai requisiti minimi di COP/GUE previsti dal D.M. 6 agosto 2020, anche i valori minimi di SCOP e SPER stabiliti dal D.Lgs. n. 5/2026.
Il documento interviene anche sulla componente costituita dalla caldaia a condensazione: per potenze utili nominali non superiori a 400 kW viene indicato il requisito ηs > 90%, mentre sopra tale soglia deve essere rispettato il requisito η100 > 98%.
Resta inoltre confermata la possibilità, già contemplata per gli interventi avviati dal 13 giugno 2022, di accedere alla detrazione anche con sistemi ibridi a biomassa, costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa, nel rispetto dei rispettivi requisiti tecnici.
Biomasse: nuove condizioni di accesso dal 4 febbraio 2026
Particolarmente articolato è l’aggiornamento del vademecum sui generatori di calore alimentati da biomassa.
ENEA separa espressamente la disciplina applicabile ai lavori iniziati prima e dopo il 4 febbraio 2026.
Per gli interventi avviati da tale data, il generatore deve appartenere alla classe 5 stelle o superiore, secondo il D.M. n. 186/2017, e l’intervento deve essere realizzato in sostituzione di generatori alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
La sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale è ammessa soltanto se il nuovo generatore a biomassa garantisce emissioni di particolato primario PP10 non superiori a 1 mg/Nm³.
Un’altra conseguenza rilevante è che, per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, non compare più la possibilità generalizzata di configurare l’intervento come integrazione o nuova installazione in un edificio esistente: il vademecum riserva espressamente tale possibilità agli interventi iniziati prima di quella data.
Microcogeneratori: dal 2026 devono essere alimentati da fonti rinnovabili
Anche per i microcogeneratori viene introdotta una condizione collegata al D.Lgs. n. 5/2026.
Rimangono il requisito del risparmio di energia primaria PES almeno pari al 20% e la necessità che l’energia termica prodotta sia utilizzata per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026, però, ENEA specifica che l’impianto deve essere alimentato da fonti rinnovabili, in accordo con il D.Lgs. n. 5/2026. La modifica è recepita già nella definizione dell’intervento riportata in apertura del nuovo vademecum, che fa riferimento all’acquisto e posa in opera di microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione degli impianti esistenti.
Collettori solari termici: nuovi riferimenti ai requisiti di producibilità
Il coordinamento con il D.Lgs. n. 5/2026 interessa anche i collettori solari termici. Il nuovo vademecum ribadisce la necessità della certificazione Solar Keymark e dei requisiti relativi alle garanzie dei componenti, ma specifica che i valori minimi di producibilità devono essere verificati sulla base dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2026 per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, oltre che sulla base delle prescrizioni contenute nel D.M. 6 agosto 2020.
Riqualificazione globale e involucro: i nuovi requisiti minimi da verificare
In relazione agli interventi sull’involucro, ENEA precisa che per la coibentazione delle strutture opache i valori di trasmittanza termica successivi all’intervento devono rispettare non soltanto i limiti dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, ma anche i “Requisiti Minimi” applicabili in funzione della data di avvio dei lavori, richiamando il D.M. 26 giugno 2015 oppure il D.M. 28 ottobre 2025.
La stessa impostazione compare nei vademecum relativi a serramenti e infissi e agli interventi sulle parti comuni condominiali.
Per la riqualificazione globale, inoltre, il nuovo documento precisa che, per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, devono essere soddisfatti anche i requisiti tecnici prescritti dal D.Lgs. n. 5/2026 per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Serramenti, schermature e building automation: cosa confermano i nuovi vademecum ENEA
Per serramenti, schermature solari e building automation, invece, i nuovi documenti non evidenziano modifiche tecniche della stessa portata di quelle previste per gli impianti interessati dal D.Lgs. n. 5/2026, ma aggiornano soprattutto aliquote, riferimenti normativi e quadro documentale.
Per i serramenti e infissi rimane necessario che l’intervento abbia natura sostitutiva e che il componente delimiti un volume già riscaldato. ENEA continua inoltre a richiamare la possibilità, negli interventi diversi dalla demolizione e ricostruzione che comportino spostamenti o variazioni dimensionali, di accedere all’Ecobonus per un numero intero di infissi la cui superficie complessiva non superi quella degli infissi esistenti prima dei lavori.
Per le schermature solari, resta il requisito del fattore di trasmissione solare totale gtot ≤ 0,35, mentre le schermature ammesse sono quelle orientate da est a ovest passando per sud; le chiusure oscuranti autonome restano invece agevolabili indipendentemente dall’orientamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal documento.
Per la building automation, ENEA conferma che l’agevolazione riguarda unità immobiliari residenziali e sistemi almeno in classe B secondo la norma EN 15232-1:2017, in grado di mostrare consumi e condizioni di funzionamento degli impianti e di consentirne programmazione, accensione e spegnimento da remoto. Il limite massimo di detrazione indicato nel nuovo vademecum è pari a 15.000 euro per unità immobiliare.
Ecobonus condominiale: dal 2025 aliquote ordinarie sulle parti comuni
Il vademecum dedicato agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali fotografa inoltre il venir meno, per le spese dal 2025, delle maggiorazioni che avevano caratterizzato questi interventi.
Fino al 31 dicembre 2024, a seconda delle caratteristiche dell’intervento, le percentuali indicate sono pari al 70%, 75%, 80% o 85%.
Per il 2025 e il 2026 ENEA riporta invece le aliquote del 50% o 36%, mentre nel 2027 si passa al 36% o 30%, in funzione delle condizioni previste per l’abitazione principale.
Restano indicati i precedenti limiti massimi di detrazione, pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli interventi di tipo a) e b) e a 136.000 euro per unità per quelli abbinati alla riduzione del rischio sismico.
Bonus Facciate: vademecum aggiornato anche dopo la fine dell’agevolazione
Tra i documenti aggiornati compare anche il Bonus Facciate, nonostante l’agevolazione non sia più operativa per nuove spese.
ENEA ricorda infatti che la detrazione era pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e al 60% per quelle sostenute nel 2022, mentre le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 sono espressamente indicate come non agevolabili.
La permanenza del vademecum risponde quindi all’esigenza di mantenere disponibile la documentazione tecnica relativa agli interventi realizzati negli anni in cui l’agevolazione era vigente.
Documentazione Ecobonus: invio ENEA entro 90 giorni e FAQ
Sul piano procedurale, i nuovi vademecum confermano l’impostazione già vigente.
La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa attraverso il portale ENEA relativo all’anno di conclusione dei lavori entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Gli stessi vademecum precisano che la trasmissione può avvenire anche oltre tale termine qualora ricorrano le condizioni indicate nella FAQ ENEA n. 6E sull’Ecobonus.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla conservazione della documentazione attestante l’avvenuta trasmissione: ENEA richiama la Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, precisando che è sufficiente anche la stampa della scheda descrittiva riportante il codice CPID e la data di trasmissione, poiché il codice viene assegnato quando l’invio è andato a buon fine.
Ecobonus 2026: cosa verificare prima di iniziare i lavori
La pubblicazione dei vademecum aggiornati non introduce un nuovo Ecobonus, ma rende più leggibile un quadro che nel corso del 2025 e del 2026 è diventato sensibilmente più articolato.
Per gli interventi avviati nel 2026, la verifica deve tenere conto, oltre che della percentuale di detrazione, anche di altri dati quali data di sostenimento della spesa, destinazione dell’immobile, qualifica del beneficiario, data di inizio dei lavori e caratteristiche tecniche dell’intervento.
Particolare attenzione va riservata a quest’ultimo profilo in relazione a pompe di calore, sistemi ibridi, biomasse, microcogeneratori, collettori solari e, più in generale, per alcuni interventi che coinvolgono fonti rinnovabili, per i quali il 4 febbraio 2026 rappresenta ormai una data decisiva per individuare i requisiti applicabili.