Efficientamento energetico ERP: domande prorogate al 31 maggio 2026

Differito il termine della procedura a sportello prevista dal DM 9 aprile 2025 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica

di Redazione tecnica - 12/02/2026

È stato prorogato alle ore 18:00 del 31 maggio 2026 il termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR, attuata con il DM 9 aprile 2025.

La conferma arriva dal GSE, che ha specificato nell'Avviso aggiornato come la chiusura della seconda procedura a sportello, inizialmente fissata al 30 aprile 2026, sia stata differita su indicazione della Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il differimento dei termini assume una rilevanza operativa significativa, considerato che la misura prevede un meccanismo strutturato che richiede la costruzione di progetti di investimento complessi, di importo compreso tra 10 e 30 milioni di euro, con un miglioramento minimo del 30% dell’EPgl,nren per ciascun edificio interessato.

​M7 I.17 PNRR: proroga a fine maggio per le domande di ammissione

La Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR è una misura dedicata all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), finanziata nell’ambito del capitolo REPowerEU.

Possono accedere al sostegno finanziario progetti di investimento realizzati da ESCo, di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro, riferiti a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali o loro enti strumentali.

Ogni edificio compreso nel progetto deve conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% dell’indice di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren.

Il miglioramento deve essere calcolato secondo le modalità previste dal DM 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative, con riferimento puntuale alla situazione ante operam e post operam.

Un ulteriore elemento qualificante è il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm). L’Avviso richiama l’esclusione di investimenti connessi ai combustibili fossili, ad attività soggette al sistema ETS o a impianti di smaltimento rifiuti incompatibili con gli obiettivi ambientali.

La misura prevede una sovvenzione fino al 65% dei costi ammissibili, erogata dal GSE e una componente di prestito facoltativa fino al 35%, attivata tramite le Banche convenzionate, nei limiti e secondo le condizioni previste dall’Avviso. La copertura integrata consente, in linea teorica, il finanziamento dell’intero investimento ammissibile, ferma restando la verifica puntuale dei costi riconosciuti in istruttoria.

Criteri di ammissibilità e requisiti dei progetti

Possono essere finanziati esclusivamente Progetti di investimento di valore complessivo compreso tra 10 e 30 milioni di euro, calcolato sui costi ammissibili.

Ogni progetto può riguardare uno o più edifici, purché:

  • siano edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica;
  • siano in titolarità di enti pubblici territoriali o loro enti strumentali;
  • siano dotati di impianto centralizzato di climatizzazione o prevedano la sua installazione a seguito dell’intervento.

Restano fermi i requisiti prestazionali già indicati. La verifica è puntuale, edificio per edificio, senza possibilità di compensazioni tra fabbricati.

Un ulteriore elemento qualificante riguarda il momento di avvio dei lavori: l’Avviso prevede che i lavori non debbano essere avviati prima della presentazione della domanda di ammissione. L’anticipazione dell’intervento comporta l’inammissibilità.

Quali interventi sono ammessi

Gli interventi finanziabili nell’ambito della M7 I.17 sono quelli individuati dall’Allegato 1 del DM 9 aprile 2025.

Si tratta di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, che possono riguardare sia l’involucro sia gli impianti, purché concorrano al raggiungimento del miglioramento minimo richiesto per ciascun edificio.

Sono ammissibili:

  • interventi sull’involucro edilizio (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi; installazione di schermature solari);
  • interventi sugli impianti di climatizzazione (sostituzione o riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale e, ove previsto, estiva, con soluzioni ad alta efficienza energetica tra cui pompe di calore, sistemi ibridi, impianti alimentati da fonti rinnovabili, allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente);
  • impianti da fonti rinnovabili, inclusi sistemi fotovoltaici con eventuale accumulo;
  • interventi di efficientamento dei sistemi elettrici (relamping con corpi illuminanti ad alta efficienza; sistemi di building automation e controllo).

Procedura a sportello e modalità di presentazione

La procedura è a sportello, attiva dal 6 ottobre 2025 alle ore 11:00, con chiusura improrogabile alle ore 18:00 del 31 maggio 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

L’assegnazione delle risorse avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili. L’Avviso prevede la pubblicazione di contatori di monitoraggio sul sito del GSE.

La domanda va trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il Portale M7-I.17, accessibile dall’Area Clienti GSE, con caricamento della documentazione prevista dall’art. 6 del DM 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative.

Istruttoria e tempi di valutazione

Il procedimento di valutazione prevede un’istruttoria di 60 giorni dalla ricezione della domanda, al netto dei tempi imputabili alla ESCo in caso di richiesta di integrazioni.

Non è prevista alcuna ipotesi di silenzio-assenso e l’accoglimento deve essere espresso.

In caso di esito positivo, il GSE rende disponibile l’Atto di Concessione, che individua la ESCo quale responsabile dell’attuazione del progetto. L’ammissione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

Una volta ammessa al sostegno finanziario, la ESCo è tenuta a:

  • comunicare l’avvio dei lavori entro 180 giorni dalla trasmissione dell’Atto di Concessione;
  • comunicare la conclusione dei lavori entro 36 mesi dalla data di avvio.

Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la decadenza dal sostegno finanziario.

L’Avviso richiama inoltre una serie di obblighi puntuali:

  • rispetto del principio DNSH;
  • assenza di doppio finanziamento;
  • utilizzo del CUP e, ove pertinente, del CIG su tutta la documentazione di spesa;
  • monitoraggio nel sistema ReGiS;
  • rispetto del Codice dei contratti pubblici, ove applicabile.

La misura è pienamente integrata nel sistema di governance PNRR ed è soggetta a controlli multilivello, inclusi controlli in loco.

Conclusioni

La proroga al 31 maggio 2026 interviene esclusivamente sul termine di presentazione delle istanze, motvo per cui restano invariati i requisiti dimensionali del progetto, la struttura del sostegno finanziario e gli obblighi PNRR in materia di DNSH, monitoraggio e tracciabilità.

Il differimento non amplia la misura, ma ne stabilizza l’accesso, offrendo un tempo aggiuntivo per allineare progettazione energetica, quadro economico e requisiti PNRR.

Per supportare Comuni, gestori ERP ed ESCo nella fase di presentazione delle domande, il GSE mette a disposizione un tutor dedicato e una sezione di FAQ costantemente aggiornata.

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