Equilibrio contrattuale negli appalti pubblici: interviene il MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che il principio dell’equilibrio contrattuale ex art. 9 del D.Lgs. 36/2023 non si applica ai contratti avviati prima della sua entrata in vigore.
È possibile richiedere la revisione dell’equilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 per un appalto avviato prima della sua entrata in vigore? E fino a che punto le nuove regole possono incidere sui contratti già in corso, avviati sotto il precedente Codice?
Equilibrio contrattuale negli appalti pubblici: il parere MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3694 del 2 ottobre 2025, è intervenuto su un punto di grande rilevanza pratica: l’applicabilità dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, che introduce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, agli appalti banditi prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
Si tratta di un parere particolarmente interessante, perché il tema della revisione contrattuale resta tra i più dibattuti nel panorama attuale degli appalti pubblici, soprattutto nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici si trovano a gestire contratti avviati durante la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo Codice.
Il quesito posto al MIT riguardava la possibilità per un appaltatore di richiedere una rinegoziazione contrattuale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nonostante il contratto fosse stato aggiudicato in epoca antecedente e fosse già soggetto alla disciplina della revisione prezzi prevista dal Decreto “Aiuti”.
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