Equo compenso negli appalti: nuova Circolare CNI sulla tutela dei professionisti
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri valorizza una recente sentenza del Consiglio di Stato e invita Ordini territoriali e SA a tutelare il compenso minimo dei professionisti con clausole di non ribassabilità nei bandi
È estremamente favorevole il giudizio che, con la Circolare del 16 settembre 2025, n. 332, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha riservato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 luglio 2025, n. 5741, sulla quale ha fornito un interessante approfondimento, con il duplice obiettivo di diffonderne i contenuti presso gli ordini territoriali e favorirne l’applicazione da parte delle Stazioni appaltanti.
Equo compenso negli appalti: la Circolare CNI sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5471/2025
Questa sentenza, spiega il CNI, è destinata a costituire un importante precedente, intervenendo nel dibattito sull’inderogabilità del compenso professionale minimo nell’ambito delle gare pubbliche, confermando l’orientamento che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da sempre sostenuto in materia di equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura.
La controversia era nata da una gara bandita per la progettazione di opere. Il disciplinare prevedeva la non ribassabilità del compenso professionale, calcolato con i parametri del DM 17 giugno 2016, ammettendo la competizione solo sulle spese e sugli oneri accessori.
Un operatore economico aveva applicato un ribasso del 100% su tali spese, cercando così di comprimere indirettamente anche la quota del compenso intangibile. Mentre il TAR aveva inizialmente accolto il ricorso, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, confermando la legittimità dell’esclusione e sancendo principi di grande rilievo per la tutela dell’equo compenso.
Vediamo cosa ha comportato questa decisione e i passaggi che il CNI ha inteso valorizzare.
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