Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la portata della sentenza, è utile richiamare il quadro normativo oggi vigente in materia di equo compenso negli appalti di servizi tecnici:
- l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, stabilisce al comma 15 che le stazioni appaltanti debbano determinare i compensi a base di gara utilizzando i parametri del DM MIT 17 giugno 2016.
- l’Allegato I.13 al Codice definisce puntualmente le modalità di calcolo dei corrispettivi per le diverse prestazioni progettuali, garantendo che le basi d’asta siano congrue e proporzionate alla complessità della prestazione.
Questo meccanismo costituisce la prima garanzia di equità, poiché impedisce la fissazione di importi irrisori e tutela il professionista da ribassi che ridurrebbero il compenso al di sotto di soglie minime adeguate.
Le incertezze interpretative emerse nelle prime applicazioni del Codice sono state superate dal correttivo n. 209/2024, che ha introdotto i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, chiarendo i limiti e le modalità di applicazione del principio dell’equo compenso negli affidamenti pubblici.
Ed è qui che si innesta la sentenza n. 5741/2025: secondo Palazzo Spada, tra Codice Appalti e legge n. 49/2023 non vi è alcun conflitto, ma piuttosto una relazione di complementarità: il Codice disciplina le procedure di gara come lex specialis, mentre la legge sull’equo compenso regola il rapporto contrattuale che ne deriva. Entrambi gli strumenti perseguono lo stesso obiettivo – garantire compensi giusti e proporzionati – attraverso modalità applicative differenti e coordinate.
Gli Ordini professionali, quindi, possono legittimamente richiamare l’art. 41 e i parametri ministeriali nella fase di predisposizione dei bandi e nei pareri di congruità, riservando l’applicazione diretta della legge n. 49/2023 alla fase esecutiva del contratto.