Errore tecnico nella formula di gara: il potere-dovere della correzione in autotutela
La stazione appaltante può e deve correggere gli errori tecnici della piattaforma elettronica, quando l’applicazione automatica della formula di gara produce risultati illogici o contrari alla par condicio
Quando la piattaforma elettronica applica in modo errato la formula di attribuzione dei punteggi economici, la stazione appaltante non solo può, ma deve intervenire per correggere l’errore, al fine di evitare risultati palesemente illogici.
Correzione formula di gara: autotutela legittima
La conferma arriva dal TAR Lombardia con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 3515, chiamato a pronunciarsi su un caso di evidente errore tecnico nell’applicazione della formula di gara da parte del sistema elettronico.
Il caso riguarda una procedura aperta multilotto per l’affidamento di un servizio. Dopo la pubblicazione della graduatoria, un operatore economico ha segnalato un’anomalia nei punteggi economici: alcune offerte prive di ribasso avevano ottenuto punteggi elevati, in alcuni casi prossimi al massimo attribuibile.
L’errore è stato individuato nella formula di calcolo automatizzata impostata sulla piattaforma telematica che aveva applicato un metodo di comparazione errato con un onfronto tra valori disomogenei, ossia tra la media ponderata dei ribassi offerti e il valore assoluto della base d’asta, producendo un esito del tutto illogico.
Il risultato, come osserva il TAR, era "aberrante": punteggi economici alti per operatori che non avevano offerto alcun ribasso, e valori incoerenti con la logica di attribuzione prevista dalla lex specialis.
Preso atto dell’anomalia, la stazione appaltante ha esercitato il proprio potere di autotutela, annullando la precedente aggiudicazione e disponendo un ricalcolo dei punteggi economici con l’applicazione corretta della formula, cioè ponderando anche il valore della base d’asta.
L’operatore economico che aveva visto peggiorare la propria posizione ha impugnato gli atti, sostenendo che la correzione avesse modificato retroattivamente la lex specialis e violato la par condicio.
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