Esperti catastrofali e ricostruzione: il CNI chiede più tutele per i professionisti

Nel corso dell’audizione sulla conversione del decreto, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri propone di rendere stabile l’accesso degli ordinistici al Ruolo degli esperti catastrofali e chiede maggiori garanzie per la cancellazione dei tecnici dall’Elenco speciale della ricostruzione, oltre a nuove tutele per i professionisti impegnati nella Protezione Civile

di Redazione tecnica - 10/09/2026

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Rendere permanente l’accesso diretto dei professionisti ordinistici al Ruolo degli esperti catastrofali, rafforzare le garanzie nei procedimenti di cancellazione dall’Elenco speciale della ricostruzione e introdurre tutele più adeguate per i tecnici impegnati nelle attività di Protezione Civile.

Esperti catastrofali e ricostruzione: le richieste del CNI sul D.L. n. 144/2026

Sono queste le principali richieste avanzate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel corso dell’audizione sul disegno di legge A.C. 3083 di conversione del D.L. n. 144/2026, attualmente all’esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera.

Il punto centrale riguarda l’articolo 23. Il decreto ha previsto, fino al 1° aprile 2028, una modalità di accesso al Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali riservata ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi tecnici, riconoscendo il valore delle competenze e dell’abilitazione già garantite dal sistema ordinistico. Per il CNI, però, questa apertura non dovrebbe avere carattere transitorio, ma diventare una regola stabile.

Accanto a questo tema c’è quello dell’articolo 18, che introduce nuove ipotesi di cancellazione dei professionisti dall’Elenco speciale della ricostruzione. Su questo fronte il CNI chiede che l’estromissione possa avvenire soltanto in presenza di responsabilità individuali gravi, accertate e motivate, con pieno contraddittorio e con la prova del nesso tra la condotta del tecnico e i ritardi contestati.

Il confronto parlamentare investe quindi alcune disposizioni destinate ad avere effetti diretti sull’attività dei professionisti, all’interno di un decreto già in vigore dall’8 agosto 2026 e che interviene, tra l’altro, su ricostruzione post-sisma, Campi Flegrei, enti territoriali e gestione delle emergenze.

Ruolo degli esperti catastrofali: cosa prevde la normativa attuale

Per comprendere la richiesta del CNI occorre tornare alla disciplina introdotta con l’articolo 19 del D.L. n. 25/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 59/2026.

La norma ha istituito presso CONSAP il Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, destinato ai soggetti chiamati a svolgere le attività di accertamento e stima economica dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati.

Fin dall’introduzione del nuovo sistema, la Rete delle Professioni Tecniche aveva contestato il rischio di una sovrapposizione con competenze già attribuite dall’ordinamento ai professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi, evidenziando in particolare la possibile duplicazione dei percorsi abilitativi e dei sistemi di controllo professionale.

Il D.L. n. 144/2026 è intervenuto proprio su questo punto. L’articolo 23 ha sostituito il comma 9 dell’articolo 19 del D.L. n. 25/2026 e, nella fase di prima applicazione, consente fino al 1° aprile 2028 l’iscrizione al Ruolo ai professionisti iscritti negli albi degli Ordini e Collegi cui siano attribuite competenze tecniche nell’accertamento e nella stima dei danni ai beni immobili.

Per questi professionisti l’iscrizione all’Albo sostituisce, nella fase transitoria, il requisito relativo al titolo di studio specificamente individuato dalla norma e la dimostrazione dell’esperienza professionale almeno triennale prevista per gli altri soggetti.

Accesso al ruolo degli esperti catastrofali: la proposta del CNI

La proposta avanzata dal CNI è quindi quella di rendere permanente l’iscrizione diretta dei professionisti ordinistici, entro i limiti delle competenze attribuite dalle rispettive norme professionali.

La questione era già emersa nell’analisi del testo pubblicato ad agosto: l’articolo 23 aveva riaperto agli iscritti agli Ordini una possibilità di accesso destinata però a esaurirsi nel 2028, lasciando irrisolto il rapporto tra il nuovo Ruolo CONSAP e le professioni tecniche regolamentate.

Per il Consiglio non ha molto senso riconoscere oggi che l’ordinamento professionale fornisce requisiti sufficienti per accedere al Ruolo e tornare, fra meno di due anni, a un sistema che potrebbe richiedere ulteriori condizioni per attività già riconducibili alle competenze professionali.

Da qui anche la richiesta di evitare duplicazioni abilitative, privilegiando formazione specialistica e protocolli tecnici condivisi, e di inserire una clausola espressa di salvaguardia delle competenze professionali, soprattutto per le attività che coinvolgono valutazioni strutturali, di stabilità e di sicurezza. Il CNI chiede inoltre un coordinamento tra l’attività di vigilanza attribuita a CONSAP e le funzioni disciplinari degli Ordini.

Elenco speciale della ricostruzione: quando può scattare la cancellazione dei tecnici

Il secondo fronte riguarda l’articolo 18 del D.L. n. 144/2026 e la nuova disciplina che consente la cancellazione dei professionisti dall’Elenco speciale utilizzato nella ricostruzione del Centro Italia.

La disposizione introduce per imprese e professionisti un meccanismo legato alle carenze riscontrate nell’esecuzione di precedenti incarichi. Per i tecnici, la cancellazione può riguardare chi abbia manifestato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di progettazione, direzione dei lavori o di altra prestazione tecnica svolta nell’ambito della ricostruzione.

Il punto è rilevante perché l’iscrizione all’Elenco speciale costituisce il presupposto per ricevere incarichi anche nell’ambito della ricostruzione privata. La cancellazione può quindi avere conseguenze dirette sulla possibilità del professionista di continuare a operare nel settore.

Allo stato attuale non è stato indicato né un regime di durata della cancellazione né un percorso per un eventuale reinserimento, mentre una parte importante della disciplina resta affidata alle successive ordinanze commissariali.

Il CNI interviene ora su un altro profilo, chiedendo che una conseguenza così rilevante possa derivare esclusivamente da responsabilità individuali gravi, effettivamente accertate e adeguatamente motivate. Secondo il Consiglio servono quindi un pieno contraddittorio, una definizione puntuale delle fattispecie che possono determinare l’espulsione e la dimostrazione del nesso causale tra la condotta del professionista e gli eventuali ritardi contestati.

Protezione Civile: rimborsi e permessi per i tecnici dipendenti della PA

Nel corso dell’audizione è stato affrontato anche il tema dei professionisti impegnati nelle attività di Protezione Civile. Felice Monaco, Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale, ha ricordato che la STN può contare su circa 6.000 tecnici attivi distribuiti sul territorio nazionale e che 138 professionisti sono impegnati dal 5 agosto nell’area dei Campi Flegrei per le attività di censimento dei danni conseguenti agli ultimi eventi sismici.

Su questo fronte le questioni poste dal CNI sono due. La prima riguarda i rimborsi, per i quali viene proposto un sistema forfettario che renda più semplice la gestione delle spese sostenute dai professionisti mobilitati.

La seconda riguarda gli iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale che sono anche dipendenti della Pubblica Amministrazione. Quando vengono chiamati a partecipare ad attività di formazione, esercitazioni o censimento dei danni, questi tecnici non dispongono oggi di uno specifico permesso per assentarsi dal lavoro e possono essere costretti a utilizzare le proprie ferie.

La richiesta è quindi quella di introdurre una disposizione normativa che assimili queste situazioni agli altri casi nei quali l’ordinamento consente il distacco o l’assenza giustificata del dipendente pubblico chiamato a svolgere funzioni di interesse generale.

Accesso al Ruolo degli esperti catastrofali: cosa può cambiare con la conversione in legge

A questo punto la questione non è tanto se il sistema ordinistico possieda requisiti sufficienti per l’accesso al Ruolo degli esperti catastrofali, perché lo stesso D.L. n. 144/2026 lo riconosce già nella fase transitoria.

Il passaggio parlamentare servirà invece a stabilire se esistano ragioni per far cessare questo riconoscimento dal 1° aprile 2028 oppure se la soluzione introdotta dal decreto possa diventare strutturale, definendo una volta per tutte il rapporto tra il nuovo Ruolo e le competenze che l’ordinamento già attribuisce alle professioni tecniche.

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