Un operatore economico può iscriversi al MEPA dichiarando un requisito che non possiede, giustificandosi con l’intenzione di ricorrere all’avvalimento solo in sede di gara? Fino a che punto la stazione appaltante può selezionare gli operatori invitati a una procedura negoziata, escludendo chi non possiede la qualificazione richiesta?
Falsa dichiarazione SOA e iscrizione MEPA: la sentenza del TAR Lazio
Sono domande tutt’altro che astratte, che trovano risposta nella sentenza n. 19730 del 6 novembre 2025 del TAR Lazio, con la quale il giudice amministrativo ha chiarito un principio che incide sulla gestione quotidiana delle procedure di gara ed, in particolare, quelle sottosoglia gestite tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: la trasparenza e la diligenza professionale prevalgono su ogni tentativo di “forzare” il sistema di qualificazione.
Tutto nasce da una domanda di iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), presentata da un’impresa che aveva indicato – senza possederla – la certificazione SOA OG1, classifica IV. Quella dichiarazione le aveva consentito di essere sorteggiata tra le imprese invitate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a una procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria del valore di oltre 2 milioni di euro.
Ricevuto l’invito, l’impresa aveva comunicato l’intenzione di soddisfare il requisito SOA tramite avvalimento, sostenendo che la piattaforma non consentisse di specificare tale intenzione in fase di iscrizione. L’ISS, tuttavia, ha ritenuto la dichiarazione non veritiera e ha segnalato il caso all’ANAC, che ha irrogato una sanzione da 2.000 euro per falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Da qui il ricorso al TAR, con cui l’impresa ha chiesto l’annullamento della delibera. Per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado, passiamo in rassegna la normativa di riferimento.