FER X Definitivo: approvate le Regole Operative

Dal 25 agosto 2026 è possibile presentare la richiesta al GSE. Per la prima procedura competitiva la qualifica va richiesta entro il 30 settembre: requisiti, accesso e passaggi da seguire per gli impianti sopra 1 MW

di Redazione tecnica - 02/09/2026

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con il Decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026, le Regole Operative del FER X Definitivo, predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici per l’attuazione del D.M. 18 giugno 2026, n. 194.

Le Regole definiscono modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste e, in questa prima fase, si concentrano soprattutto sulla qualifica preliminare, requisito propedeutico alla partecipazione alle procedure competitive previste per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

FER X Definitivo: arrivano le Regole Operative

Dal 25 agosto 2026 la richiesta può essere presentata attraverso il Portale FER-X Definitivo. Per chi intende partecipare alla prima procedura competitiva, il termine da tenere presente è invece il 30 settembre 2026: per le istanze trasmesse entro questa data, il GSE assicura la comunicazione dell’esito dell’istruttoria in tempo utile, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dovuti a integrazioni documentali, preavvisi di rigetto o altre cause non imputabili al Gestore.

Il FER X Definitivo prosegue il percorso avviato con il D.M. 30 dicembre 2024, relativo al FER X Transitorio, e disciplina il meccanismo di supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato.

Il contingente massimo previsto è pari a 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, dei quali 10 GW destinati agli impianti che possono accedere direttamente al meccanismo e 27,15 GW da assegnare attraverso procedure competitive. Il sistema cessa di applicarsi il 31 dicembre 2030.

Quali impianti possono accedere al FER X Definitivo

Il D.M. 18 giugno 2026 riguarda impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.

Le categorie di intervento ammesse variano in funzione della tecnologia e comprendono, secondo quanto previsto dal decreto, la nuova costruzione, il rifacimento integrale, il potenziamento e il rifacimento parziale. Gli interventi devono inoltre essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

La distinzione principale riguarda però la potenza nominale cumulata dell’intervento, perché è questo valore a determinare la modalità di accesso al meccanismo.

Gli impianti fino a 1 MW possono accedere direttamente dopo l’entrata in esercizio, entro il limite complessivo di 10 GW, senza partecipare alle procedure competitive.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, invece, l’accesso passa attraverso le procedure competitive bandite dal GSE e richiede tre fasi tra loro collegate: la qualifica preliminare, la manifestazione di interesse e la successiva domanda di partecipazione.

La potenza complessivamente destinata alle procedure competitive è pari a 27,15 GW, così ripartita:

Tecnologia Contingente totale
Fotovoltaico 10 GW
Eolico 16,50 GW
Idroelettrico 0,63 GW
Gas residuati dai processi di depurazione 0,02 GW

Sono inoltre previste procedure dedicate agli impianti fotovoltaici ed eolici che rispettano i criteri di preselezione NZIA, in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1735.

Requisiti FER X Definitivo: cosa serve per accedere agli incentivi

Le Regole Operative individuano requisiti riferiti sia al soggetto richiedente sia all’intervento.

Sul piano soggettivo, il richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà, né nelle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n. 36/2023 o nelle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia. Deve inoltre risultare rispettata la cosiddetta clausola Deggendorf, relativa agli ordini di recupero di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Per gli interventi destinati alle procedure competitive è richiesta anche una solidità finanziaria adeguata all’investimento.

Quanto all’intervento, assumono rilievo soprattutto:

  • il possesso dei titoli abilitativi e, quando necessari, concessori;
  • l’accettazione definitiva del preventivo di connessione;
  • il rispetto del principio Do No Significant Harm – DNSH;
  • il rispetto delle condizioni previste per l’avvio dei lavori.

Per gli impianti diversi dal fotovoltaico, il decreto consente in determinati casi la partecipazione anche in presenza di un provvedimento favorevole di VIA o di un decreto di non assoggettabilità a VIA.

Per gli interventi ammessi alle procedure competitive si aggiungono inoltre l’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento e, per le procedure dedicate, il rispetto dei criteri di preselezione NZIA.

Avvio dei lavori: quando può iniziare l’intervento senza perdere l’accesso

Tra i requisiti che meritano maggiore attenzione c’è quello relativo alla data di avvio dei lavori, perché il momento rilevante cambia in funzione della modalità di accesso.

Per gli impianti in accesso diretto, i lavori devono essere avviati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 giugno 2026.

Per gli interventi destinati alle procedure competitive, invece, l’avvio deve essere successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

La distinzione è importante perché, per gli impianti sopra 1 MW, il percorso comincia molto prima. La richiesta di qualifica preliminare e la manifestazione di interesse non consentono quindi di anticipare l’avvio dei lavori rispetto alla domanda di partecipazione.

Per gli interventi già autorizzati e prossimi alla realizzazione, la programmazione dell’investimento deve quindi essere coordinata con le tempistiche della procedura FER X.

Qualifica preliminare FER X Definitivo: come funziona e quanto dura

Per gli impianti sopra 1 MW il primo passaggio non coincide con l’apertura della gara.

Il FER X Definitivo anticipa infatti la verifica dei requisiti attraverso la qualifica preliminare, che può essere richiesta in qualsiasi momento e senza attendere la pubblicazione di uno specifico bando.

La funzione è consentire al GSE di verificare preventivamente il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alle procedure competitive e, quando rilevanti, degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utilizzabili ai fini delle graduatorie.

Dal 25 agosto 2026 la richiesta può essere presentata attraverso il Portale FER-X Definitivo, previo pagamento dei costi di istruttoria.

Il procedimento amministrativo deve concludersi ordinariamente entro 90 giorni, al netto delle eventuali sospensioni dovute a richieste di integrazione documentale, preavvisi di rigetto o altre circostanze non imputabili al GSE.

Una volta rilasciata, la qualifica preliminare mantiene una validità improrogabile di due anni.

La possibilità di anticipare questa verifica rispetto all’apertura della procedura consente quindi agli operatori di affrontare preventivamente una parte rilevante delle verifiche amministrative legate all’ammissibilità dell’intervento.

Prima procedura competitiva: qualifica preliminare entro il 30 settembre 2026

Per chi intende partecipare alla prima procedura competitiva, la richiesta di qualifica preliminare deve essere presentata entro il 30 settembre 2026.

Per le istanze trasmesse entro tale termine, il GSE garantisce la comunicazione dell’esito dell’istruttoria in tempo utile, salvo i casi di sospensione dei termini dovuti a richieste di integrazione, preavvisi di rigetto o altre cause non imputabili al Gestore.

Il rispetto della scadenza non determina comunque l’ammissione automatica alla procedura. La qualifica costituisce infatti soltanto la prima fase del percorso previsto per gli impianti sopra 1 MW.

Dopo la richiesta di qualifica entra in gioco la manifestazione di interesse, che può essere presentata esclusivamente nei periodi di apertura previsti dalle Regole Operative e dai singoli bandi.

Per trasmetterla non è necessario che la qualifica sia già stata rilasciata: è sufficiente che ne sia stata almeno presentata la richiesta. Il conseguimento della qualifica dovrà però intervenire entro i termini stabiliti dal bando affinché la manifestazione possa essere considerata idonea.

Per ciascun intervento possono essere presentate fino a tre manifestazioni di interesse, considerando nel conteggio anche quelle eventualmente già presentate ai sensi del FER X Transitorio.

Nella manifestazione il soggetto richiedente indica la quota di potenza con cui intende partecipare alla procedura e deve trasmettere, attraverso il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA”, la cauzione provvisoria e la documentazione attestante la solidità finanziaria.

Procedura competitiva FER X: dalla manifestazione di interesse alla domanda di partecipazione

Dopo la valutazione positiva della manifestazione di interesse sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura competitiva.

È questa la fase nella quale il soggetto richiedente formula l’offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore, secondo le condizioni stabilite dal decreto e dal relativo bando.

Ai fini della formazione della graduatoria, il ribasso viene corretto mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, nelle procedure NZIA, attraverso gli eventuali criteri di aggiudicazione. In caso di parità trovano applicazione i criteri di priorità previsti dalla disciplina.

Le richieste di qualifica preliminare, le manifestazioni di interesse e le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale FER-X Definitivo, secondo le modalità definite dal GSE.

Il percorso degli impianti sopra 1 MW può quindi essere ricondotto a tre fasi: la qualifica preliminare verifica anticipatamente i requisiti, la manifestazione di interesse individua la quota di potenza con cui l’operatore intende partecipare e la procedura competitiva determina l’eventuale accesso al meccanismo di supporto.

Regole Operative FER X: cosa è già operativo e cosa manca

Le Regole approvate con il Decreto direttoriale del 7 agosto 2026 non esauriscono l’intera disciplina attuativa del FER X Definitivo. Questa prima parte è dedicata soprattutto ai requisiti di accesso e alla qualifica preliminare, mentre successivi aggiornamenti dovranno sviluppare nel dettaglio le modalità relative alla manifestazione di interesse, alla partecipazione alle procedure competitive e alle successive fasi del rapporto con il GSE.

Per gli operatori interessati agli impianti sopra 1 MW, il primo adempimento è però già operativo, considerato che la qualifica può essere richiesta dal 25 agosto 2026 e che, per chi punta alla prima procedura competitiva, il termine da considerare è quello del 30 settembre 2026.

Prima della trasmissione della domanda sarà quindi necessario verificare il possesso dei requisiti richiesti, lo stato autorizzativo dell’intervento, il preventivo di connessione e la compatibilità della programmazione dei lavori con la sequenza procedurale prevista dal FER X Definitivo.

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