A cosa serve la comunicazione di fine lavori di una CILA, se la legge statale non la rende obbligatoria? Una pratica mai chiusa può mettere a rischio le detrazioni di un intervento con Superbonus? E quali Regioni impongono di chiuderla, con scadenze e sanzioni?
La comunicazione di fine lavori della CILA è l’atto con cui si dice al Comune che il cantiere è chiuso e in quale data, e anche se la legge statale non la rende obbligatoria resta il modo più semplice per dimostrare, carte alla mano, quando un intervento è stato completato. Chi non la presenta lascia la pratica formalmente aperta, e il problema diventa serio quando sui lavori si è ottenuta un’agevolazione legata a date precise, come il Superbonus, perché in un controllo fiscale una CILA mai chiusa può essere letta come un cantiere ancora in corso e usata contro le asseverazioni che davano i lavori per conclusi.
La fine lavori, insomma, non è un dettaglio burocratico. Da sola non fa perdere il beneficio, ma toglie al contribuente e al tecnico la prova più immediata da esibire e può trasformare le modifiche eseguite in cantiere in lavori difformi dalla comunicazione presentata, che per il Superbonus sono una delle cause di decadenza previste dalla legge.
A complicare le cose c’è il fatto che la fine lavori della CILA non ha una disciplina unica. La legge statale non la impone, sette ordinamenti regionali la regolano con strumenti molto diversi, dal termine di tre anni alla dichiarazione da depositare sotto pena di sanzione, altri due la prevedono solo in ipotesi circoscritte, e nel resto del Paese l’obbligo può nascere soltanto dal regolamento edilizio del Comune, a volte sulla base di regole abrogate da anni.
Cosa prevede la legge statale sulla fine lavori della CILA
La CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata, è la pratica con cui si avvisa il Comune dei lavori che non rientrano nell’edilizia libera e non richiedono né un permesso di costruire né una SCIA, come buona parte delle manutenzioni straordinarie che non toccano le strutture. Il Comune non rilascia nulla e controlla dopo, mentre il tecnico risponde di quanto assevera.
L’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non fissa per la CILA né un termine di efficacia né un obbligo di comunicare l’ultimazione. La fine lavori compare soltanto al comma 3, come veicolo con cui il Comune inoltra all’Agenzia delle Entrate la documentazione per l’aggiornamento catastale. Resta fermo l’obbligo di dichiarare al catasto entro 30 giorni le variazioni di consistenza o di classamento, la cui omissione costa da 1.032 a 8.264 euro. Il quadro statale, con i suoi riflessi sullo stato legittimo e sulle responsabilità del tecnico, è stato ricostruito in un precedente approfondimento.
Il comma 4 dello stesso articolo consente alle Regioni a statuto ordinario di ampliare gli interventi soggetti a CILA e di disciplinarne i controlli, mentre le regole sulla durata e sulla chiusura poggiano sulla competenza concorrente in materia edilizia oppure, per le autonomie speciali, sugli statuti.