Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
Per gli interventi agevolati dal Superbonus, il Decreto-Legge n. 77/2021 ha introdotto la CILAS, cioè la CILA regolata dall’art. 119, comma 13-ter, del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra le sue regole proprie c’è quella che limita la decadenza dal beneficio a quattro ipotesi, ovvero la mancata presentazione della CILA, i lavori eseguiti in difformità da quanto comunicato, l’assenza dell’attestazione sul titolo con cui l’edificio è stato costruito o legittimato, o sulla sua realizzazione prima del 1° settembre 1967, e infine le attestazioni non veritiere. La mancata fine lavori non compare nell’elenco.
Il comma 13-quinquies stabilisce tuttavia che le varianti in corso d’opera si comunicano proprio a fine lavori e diventano parte integrante della comunicazione presentata. La norma non trae la conseguenza in modo espresso, ma sul piano sistematico è facile coglierla. Se il progetto è cambiato in cantiere e la pratica non viene mai chiusa, quelle modifiche restano fuori dalla CILAS, e un intervento difforme dalla CILAS è esattamente una delle ipotesi di decadenza.
C’è poi il tema della prova. Il Superbonus ha legato aliquote, stati di avanzamento e cessioni dei crediti a scadenze precise, e le asseverazioni attestano a che punto fossero i lavori in una certa data. Se nel fascicolo comunale nulla attesta la conclusione dei lavori, in un controllo la pratica aperta può essere letta come un cantiere ancora attivo e diventare un argomento contro quelle asseverazioni. A quel punto, se l’Agenzia delle Entrate ritiene falsa un’attestazione, il conto comprende il recupero della detrazione o del credito ceduto, con interessi e sanzioni, oltre alla responsabilità del tecnico che l’ha firmata.
Dove la legge regionale impone la fine lavori della CILA, la pratica aperta rischia inoltre di essere un adempimento edilizio mancato, se si ritiene, come appare ragionevole, che la regola valga anche per la CILAS. Il primo passo è quindi sapere che cosa prevede la propria Regione, con un’avvertenza. In Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sardegna la comunicazione che corrisponde alla CILA ha un nome e un perimetro propri, e va letta come istituto corrispondente, non identico a quello statale.