In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
Tre ordinamenti introducono un vero termine di durata, accompagnato dall’obbligo di comunicare quando i lavori sono finiti.
In Friuli Venezia Giulia l’art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009 disciplina l’«attività edilizia libera asseverata», che secondo il comma 8 ha un’efficacia massima di tre anni dalla data di inizio lavori comunicata, prorogabile fino a ulteriori tre anni con una comunicazione presentata prima della scadenza. All’ultimazione va trasmessa una dichiarazione di conformità al progetto firmata da un tecnico, con l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti nei casi previsti. La parte non ultimata richiede una nuova comunicazione, salvo che rientri nell’edilizia libera.
In Emilia-Romagna l’art. 7 della legge regionale n. 15/2013 chiede di indicare la data di fine lavori già nella CILA, entro un massimo di tre anni dall’inizio. Il comma 13 aggiunge l’obbligo di nominare il direttore dei lavori e di comunicare la fine dei lavori con gli atti di aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti, rappresentando in quella sede le varianti, senza bisogno della segnalazione certificata di agibilità. La mancata comunicazione non ha una sanzione autonoma. L’art. 16-bis della legge regionale n. 23/2004 punisce però con 1.000 euro le opere difformi dalla CILA quando sono conformi agli strumenti urbanistici, e le varianti non documentate a fine lavori possono ricadere proprio in questa ipotesi.
Nelle Marche l’art. 5 della legge regionale n. 17/2015, nel testo sostituito nel 2018, impone di indicare nella CILA il direttore dei lavori e fissa un’efficacia massima di tre anni, che decorrono dall’invio della comunicazione o dall’avviso di avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi. La data di ultimazione va comunicata allo Sportello unico per l’edilizia e la parte non completata richiede una nuova CILA.