Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

di Gianluca Oreto - 21/09/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine

Un secondo gruppo non fissa la durata della comunicazione, ma collega alla fine dei lavori un adempimento da rispettare entro una scadenza.

In Umbria la legge regionale n. 1/2015, nel testo in vigore dal 9 aprile 2026, disciplina la comunicazione asseverata all’art. 118, comma 2, e la chiusura all’art. 137. Per gli interventi della lettera a), cioè la manutenzione straordinaria che non riguarda le strutture, l’agibilità è sostituita da una dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico sulla rispondenza delle opere al progetto, da presentare al SUAPE entro 90 giorni dall’ultimazione, con la prova dell’iscrizione in catasto se necessaria. L’omissione costa da 500 a 1.000 euro, ed è l’unico caso, tra gli ordinamenti verificati, in cui la chiusura di questa comunicazione ha una sanzione propria. La norma cita soltanto la lettera a), e non precisa se l’obbligo valga anche per gli altri interventi del comma 2, come le opere interne.

In Sardegna la comunicazione di avvio dei lavori asseverata dell’art. 15, comma 2, della legge regionale n. 23/1985 riguarda il restauro e la manutenzione straordinaria che non alterano le parti strutturali, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la bonifica dall’amianto. Il comma 5 impone al direttore dei lavori di presentare, entro 30 giorni dalla conclusione, una dichiarazione di fine lavori sul rispetto delle norme e della relazione asseverata. La legge sanziona con 500 euro la sola mancata comunicazione di avvio, mentre la sanzione a carico del direttore dei lavori per la fine lavori omessa è prevista soltanto per la SCIA.

Nella Provincia autonoma di Trento l’art. 78-bis della legge provinciale n. 15/2015 disciplina la CILA senza termini di durata. L’art. 93, comma 1, stabilisce però in via generale che la dichiarazione di ultimazione sia presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori, senza precisare se la regola si estenda anche alla CILA. Nemmeno il regolamento urbanistico-edilizio provinciale scioglie il dubbio, e in attesa che la questione venga risolta la soluzione prudente è presentarla comunque.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.