Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

di Gianluca Oreto - 21/09/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti

La Liguria è il caso più istruttivo. In rete circola ancora una disciplina con fine lavori da comunicare entro sessanta giorni, termine triennale e sanzione di 300 euro, ma stava nell’art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008, abrogato nel 2017. Oggi resta l’art. 25, comma 3, che ammette le varianti in corso d’opera agli interventi in CILA purché attestate con un elaborato grafico nella comunicazione di fine lavori, da presentare entro sessanta giorni dall’ultimazione.

In Toscana l’art. 136 della legge regionale n. 65/2014 lascia all’interessato la facoltà di depositare a fine lavori lo stato finale asseverato, quando il progetto è cambiato in corso d’opera, e per il resto replica la regola statale sull’inoltro della documentazione catastale. La CILA non ha un termine di efficacia, perché i tre anni valgono per la SCIA.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.