La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
La Sicilia recepisce l’art. 6-bis con l’art. 3 della legge regionale n. 16/2016 e introduce un solo obbligo mirato. Il comma 3 stabilisce che i frazionamenti e gli accorpamenti in manutenzione straordinaria di edifici in zona agricola si eseguano previa CILA e comunicazione di fine lavori con attestazione del professionista. Fuori da questa ipotesi vale la regola statale.