Le Regioni in cui vale solo la regola statale
In Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano non risulta una disciplina regionale specifica sulla fine lavori della CILA. La Lombardia, con l’art. 33 della legge regionale n. 12/2005, rinvia espressamente alle procedure dell’art. 6-bis, per cui la fine lavori della CILA lombarda non è imposta dalla legge regionale e può discendere soltanto dal regolamento edilizio del Comune. Bolzano, all’art. 73 della legge provinciale n. 9/2018, ne riproduce il contenuto. L’Abruzzo, con la legge regionale n. 19/2025, che dà attuazione al Testo Unico Edilizia come modificato dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), ha portato in CILA solo i movimenti di terra fino a 200 metri cubi e ha collocato tettoie, pensiline e pergolati, entro limiti dimensionali, nell’edilizia libera.
Qui decidono i regolamenti edilizi comunali, che possono imporre la fine lavori e sanzionarne l’omissione, come accade in Piemonte, dove la violazione del regolamento edilizio è punita dalla legge regionale n. 19/1999. Le soluzioni variano molto, e il regolamento di un grande Comune lombardo, ancora scritto con la terminologia anteriore al 2016, fissa tre anni per iniziare e concludere i lavori ma lascia la fine lavori facoltativa e riserva la sanzione alla SCIA.