Quali sono i limiti temporali e sostanziali dell’annullamento d’ufficio in ambito edilizio e paesaggistico? Può il Ministero della Cultura rimettere in discussione un provvedimento di fiscalizzazione edilizia adottato più di quarant’anni prima? E quali effetti produce l’omessa impugnazione tempestiva del titolo originario da parte dell’Amministrazione statale?
Fiscalizzazione edilizia e annullamento d’ufficio: i limiti dell’autotutela paesaggistica
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6704 del 29 luglio 2025, ha confermato – seppure con diversa motivazione – la decisione del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Cultura contro un intervento autorizzato su immobile vincolato paesaggisticamente e già oggetto di fiscalizzazione.
L’intricata controversia riguarda un immobile situato in area soggetta a vincolo paesaggistico, per il quale era stata presentata un’istanza volta alla realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione con incremento volumetrico. In sede di conferenza di servizi, la Soprintendenza – dopo un iniziale dissenso – aveva espresso parere favorevole, subordinando l’approvazione alla verifica dello stato legittimo del manufatto.
Durante tale istruttoria è emerso un provvedimento comunale che aveva disposto la “fiscalizzazione” delle difformità edilizie, con irrogazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione. A distanza di oltre quarant’anni, il Ministero della Cultura ha chiesto l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo che il TAR ha dichiarato inammissibile. Ne è seguito il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Il ricorso
Il ricorso al Consiglio di Stato del Ministero della Cultura è stato formalizzato sulla base di due motivazioni.
- con il primo motivo d’appello, ha contestato la sentenza nella
parte in cui ha escluso la propria competenza a valutare la
legittimità urbanistica dell’immobile, sostenendo che:
- la verifica della conformità paesaggistica degli immobili, anche se preesistenti, rientra pienamente tra le competenze della Soprintendenza e rappresenta un’attività obbligatoria, propedeutica al rilascio del titolo edilizio da parte del Comune;
- la procedura di “fiscalizzazione” degli abusi edilizi, conclusa solo con la conferenza di servizi del 2023, sarebbe incompatibile con la disciplina paesaggistica vigente, che prevede, per opere già realizzate in area vincolata, unicamente il ricorso all’istanza di condono edilizio o all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del Codice dei beni culturali.
- con il secondo, ha sostenuto che il TAR avrebbe erroneamente escluso la possibilità di annullare in autotutela il titolo edilizio oltre il termine di dodici mesi, trascurando il fatto che l’istanza sarebbe stata fondata su dichiarazioni false.