Forniture con posa in opera: condizioni e obblighi per l'applicazione del subappalto

Il supporto giuridico della Provincia autonoma di Trento ricorda le condizioni cumulative dell'art. 119 del Codice e gli obblighi a carico di stazioni appaltanti e operatori

di Redazione tecnica - 28/09/2025

Quando una fornitura con posa in opera diventa a tutti gli effetti un subappalto? È sufficiente che il contratto abbia un valore rilevante, oppure serve anche che la manodopera incida in maniera significativa? E cosa accade se uno dei due requisiti manca: l’affidamento resta soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante o basta una semplice comunicazione?

Si tratta di un tema cruciale per operatori e amministrazioni, perché dalla qualificazione dipende il diverso regime di controlli, autorizzazioni e responsabilità. Su questo aspetto è intervenuta la Provincia autonoma di Trento con il parere del 7 agosto 2025, n. 506.

Subappalto e forniture con posa in opera: il parere sull’art. 119 del Codice

Il quesito prende le mosse dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.”

La stazione appaltante ha chiesto se la congiunzione “e” comporti la necessaria contemporanea presenza di entrambi i requisiti e se, in mancanza, l’appaltatore possa comunque richiedere l’autorizzazione al subappalto.

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