Testo Unico Edilizia: il Friuli Venezia Giulia si adegua al Salva Casa

La Legge Regionale n. 9/2025 introduce importanti modifiche al Codice edilizio del Friuli Venezia Giulia per recepire le novità del Decreto Salva Casa: edilizia libera, tolleranze, agibilità, stato legittimo e sanatoria.

di Redazione tecnica - 23/07/2025

È stata pubblicata sul S.O. n. 18 al Bollettino Ufficiale Regionale 09/07/2025, n. 28 la Legge 4 luglio 2025, n. 9 recante "Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia)", mediante la quale la Regione Friuli Venezia Giulia adegua il suo ordinamento alle modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa)

La norma regionale introduce un coordinamento diretto tra disciplina statale e regionale, recependo i principali contenuti del Salva Casa e rendendoli operativi sul territorio, in attesa dell’aggiornamento della modulistica edilizia e dei regolamenti comunali.

La struttura della Legge n. 9/2025 del Friuli Venezia Giulia

Entrando nel dettaglio, la Legge n. 9/2025 del FVG si compone dei seguenti 20 articoli (a fianco il titolo del relativo articolo della Legge n. 19/2009):

Legge n. 9/2025 Legge n. 19/2009
art. 1 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19/2009) Art. 3 (Definizioni generali)
art. 2 (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 19/2009 Art. 9 (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
art. 3 (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 19/2009) Art. 15 (Modifica di destinazione d'uso degli immobili)
art. 4 (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19/2009) Art. 16 (Attività edilizia libera)
art. 5 (Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale 19/2009) Art. 16 bis (Attività edilizia libera asseverata)
art. 6 (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 19/2009) Art. 27 (Segnalazione certificata di agibilità)
art. 7 (Modifica all’articolo 27 bis della legge regionale 19/2009) Art. 27 bis (Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità)
art. 8 (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 19/2009) Art. 33 (Area di pertinenza urbanistica)
art. 9 (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 19/2009) Art. 34 (Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva)
art. 10 (Inserimento dell’articolo 37-bis della legge regionale 19/2009) Nuovo
art. 11 (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 19/2009) Art. 39 (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti)
art. 12 (Modifica all’articolo 39-quater della legge regionale 19/2009) Art. 39 quater (Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)
art. 13 (Modifica all’articolo 40-ter della legge regionale 19/2009) Art. 40 ter (Stato legittimo degli immobili)
art. 14 (Modifica all’articolo 41 della legge regionale 19/2009) Art. 41 (Misura di tolleranza)
art. 15 (Modifica all’articolo 45 della legge regionale 19/2009) Art. 45 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
art. 16 (Modifica all’articolo 48 della legge regionale 19/2009) Art. 48 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)
art. 17 (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 19/2009) Art. 49 (Permesso di costruire in sanatoria)
art. 18 (Modifica all’articolo 50 della legge regionale 19/2009) Art. 50 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)
art. 19 (Modifica all’articolo 54 della legge regionale 19/2009) Art. 54 (Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
art. 20 (Entrata in vigore)  

Nelle seguenti sezioni approfondiremo alcuni degli articoli più rilevanti modificati per rispondere alle nuove disposizioni del Salva Casa.

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