Con il nuovo impianto normativo delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), la qualificazione delle stazioni appaltanti è diventata un presupposto imprescindibile per la corretta gestione delle procedure di affidamento.
Si tratta di un requisito sostanziale, finalizzato a garantire capacità amministrativa, responsabilità giuridica e una conduzione coerente dell’intero procedimento.
Proprio per questo, quando l’ente non dispone dei livelli minimi richiesti, la delega alla centrale unica di committenza o a una stazione appaltante qualificata rappresenta un passaggio necessario per rispettare le regole e assicurare affidabilità al procedimento.
Parallelamente, il Codice riafferma il ruolo decisivo della progettazione come fondamento del ciclo dell’appalto. Senza un progetto definitivo adeguato, completo e verificato, la gara non può garantire né concorrenza effettiva né una corretta pianificazione dell’esecuzione.
In un contesto in cui gli strumenti evoluti - come l’accordo quadro - presuppongono la piena predeterminazione dell’oggetto contrattuale, ogni lacuna progettuale rischia di trasferirsi sulla fase esecutiva, con impatti rilevanti su tempi, qualità e obblighi assunti dall’operatore economico.
È in questa cornice che si colloca la delibera ANAC del 5 novembre 2025, n. 435, adottata all’esito di un procedimento di vigilanza su un affidamento PNRR segnato da criticità nella gestione della gara, nella struttura dell’accordo quadro e nella fase progettuale ed esecutiva.
Gara su delega, accordi quadro e progettazione: ANAC interviene su un appalto PNRR
L’affidamento oggetto del procedimento riguardava la realizzazione di una nuova opera pubblica finanziata con risorse PNRR, gestita attraverso un accordo quadro monofornitore basato su un progetto definitivo predisposto dal Comune e pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni.
La procedura, avviata nel 2023, mirava a rispettare le tempistiche stringenti previste dall’atto di finanziamento, che imponevano aggiudicazione e consegna lavori entro la fine dello stesso anno.
Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, però, la gestione della gara ha evidenziato un disallineamento strutturale rispetto al modello delineato dalla normativa PNRR: sebbene formalmente delegata alla CUC, la procedura è stata di fatto condotta dal Comune, che ha adottato in proprio i provvedimenti più rilevanti, dalla verifica dei requisiti fino all’aggiudicazione definitiva.
Parallelamente, il progetto definitivo posto a base di gara si è rivelato incompleto e privo di alcune componenti essenziali, con la conseguenza che la definizione puntuale delle prestazioni è stata rimandata alla successiva redazione del progetto esecutivo, approvato solo un anno dopo.
Tale impostazione ha inciso direttamente anche sulla fase realizzativa: la consegna effettiva dei lavori è avvenuta con forte ritardo, gli elaborati progettuali sono stati più volte integrati e le verifiche hanno evidenziato carenze documentali tali da compromettere il rispetto dei target temporali previsti dal PNRR.