Può la stazione appaltante, nelle procedure sotto soglia, sostituire la garanzia definitiva del 5% prevista dall’art. 53 del Codice con la ritenuta del 10% sui SAL disciplinata dall’art. 117, comma 4 dello stesso d.Lgs. n. 36/2023? Quali margini di flessibilità hanno le amministrazioni nel modulare gli strumenti di garanzia?
Garanzia definitiva: no alla ritenuta sui SAL per affidamenti sottosoglia
A chiarire i dubbi è il Supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3516, in risposta a una stazione appaltante che ha chiesto se fosse possibile applicare ai contratti sotto soglia lo stesso meccanismo previsto per quelli sopra soglia: anziché la garanzia definitiva, imporre all’appaltatore una ritenuta del 10% su ciascun stato di avanzamento lavori (SAL).
La richiesta risponde a un’esigenza pratica: semplificare gli adempimenti e al tempo stesso garantire la stazione appaltante contro eventuali inadempimenti. Tuttavia, la risposta del MIT è stata netta e ha chiaristo i confini applicativi delle due disposizioni.
Le norme di riferimento
Nel rispondere al quesito, il supporto giuridico ha specificato che:
- l’art. 53 del d.lgs. 36/2023 disciplina in modo autonomo e completo le garanzie per le procedure sotto soglia;
- l’art. 117, comma 4, riguarda invece i contratti sopra soglia, nei quali la garanzia definitiva può essere sostituita dalla ritenuta sui SAL.
Di particolare rilevanza l’art. 48, comma 4, del Codice, il quale dispone che alle procedure sotto soglia si applicano le norme della Parte I (artt. 48-55) e, solo per gli aspetti non regolati, quelle previste per i contratti sopra soglia.