Gare sottosoglia con procedura ordinaria: le garanzie secondo il MIT
Il MIT (parere n. 3651/2025) chiarisce che nelle gare sottosoglia svolte con procedura ordinaria restano applicabili le deroghe dell’art. 53 del Codice dei contratti
Quando una stazione appaltante, pur avendo i presupposti per una procedura semplificata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), decide di ricorrere a una procedura ordinaria per un appalto sottosoglia, quale disciplina delle garanzie deve applicare? È obbligatoria la garanzia provvisoria del 2% prevista dall’art. 106 del Codice, oppure restano valide le regole semplificate dell’art. 53 per gli affidamenti sottosoglia, con massimale dell’1% e facoltà di non richiederla? E come si comporta la stazione appaltante con la garanzia definitiva?
Gare sottosoglia con procedura ordinaria: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3651 del 2 ottobre 2025, ha chiarito i rapporti tra la disciplina dei contratti sottosoglia e quella ordinaria in tema di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara.
Nella sua risposta, il MIT ha richiamato la sua circolare n. 298 del 20 novembre 2023 e il precedente parere n. 3138 del 27 febbraio 2025, che sono entrati nel merito della questione relativa alla possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti sottosoglia e, soprattutto, agli effetti che tale scelta comporta sul piano delle garanzie a corredo dell’offerta.
La Circolare n. 298/2023 aveva già precisato che le procedure ordinarie possono essere utilizzate anche nel sottosoglia, purché la scelta sia motivata nella decisione a contrarre e rispetti i principi di economicità, efficacia e proporzionalità. Tuttavia, questa flessibilità procedurale non deve comportare un’automatica applicazione delle regole del sopra soglia, soprattutto in materia di garanzie, dove il legislatore ha introdotto deroghe e semplificazioni specifiche per i contratti di minore importo.
Il MIT ha, dunque, affrontato un nodo interpretativo di rilievo pratico: l’utilizzo di una procedura ordinaria comporta anche l’applicazione della garanzia provvisoria al 2% prevista dall’articolo 106 o continuano a valere le regole agevolate dell’articolo 53, con possibilità di richiedere una garanzia ridotta e motivata?
Il dubbio è tutt’altro che teorico, perché incide sui costi di partecipazione delle imprese e sulla gestione dei rischi da parte delle amministrazioni.
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