Quando scatta davvero l’obbligo di piano attuativo? È sufficiente il superamento dei 25 metri di altezza previsti dall’art. 41-quinquies, comma 6, della legge urbanistica n. 1150/1942? O è necessaria una valutazione più ampia del contesto urbanistico in cui l’intervento si inserisce?
Grattacieli senza piano attuativo: il caso Milano al TAR Lombardia
Domande tutt’altro che banali, che stanno incidendo profondamente sul tessuto edilizio di una delle città simbolo dello sviluppo urbano italiano — Milano — e che evidenziano, ancora una volta, non solo la netta separazione tra la logica del procedimento penale e quella del procedimento amministrativo, ma anche e soprattutto le persistenti difficoltà interpretative del quadro normativo in materia edilizia.
Ha provato a dare una prima risposta a queste domande il TAR Lombardia che, con la sentenza n. 2747 del 22 luglio 2025, ha affrontato uno dei casi che stanno sconvolgendo la Città di Milano: un edificio previsto in un lotto già saturo dal punto di vista insediativo, per il quale il Comune ha rilasciato un permesso di costruire diretto. I vicini ricorrenti contestavano l’assenza di un piano attuativo, ritenuto obbligatorio vista l’altezza massima dell’edificio pari a 26,85 metri su alcuni fronti.
Il TAR, in un articolata sentenza che tratta parecchi e interessanti aspetti, ha respinto il ricorso offrendo una chiara ricostruzione dei presupposti che rendono effettivamente necessario un piano attuativo.