Il quadro normativo di riferimento
L’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 stabilisce che:
“Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 mc/mq di area edificabile, ovvero altezze superiori a 25 metri, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata”.
Questa previsione è stata ribadita anche dal PRG di Milano del 1980, che all’art. 19 delle NTA richiedeva l’approvazione di un piano attuativo per edifici di altezza superiore a 25 metri nelle zone B1.
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 18/1980; n. 12/1992; Sez. IV, n. 3809/2025, n. 7620/2021) ha chiarito che l’obbligo non è assoluto, ma dipende dal grado di urbanizzazione della zona interessata. In particolare:
“L’esigenza della pianificazione attuativa si rende necessaria solo quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata o di raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente”.