Il ruolo del Comune e i limiti del sindacato giurisdizionale
Secondo il TAR, il Comune dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione e della necessità di pianificazione attuativa. Il giudice può intervenire solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, che nel caso concreto non sono emersi.
Nel caso di specie, il TAR Lombardia ha concluso “A parte il manifesto scarso peso insediativo dell’intervento in un tale tipo di zona, dall’esame documentale e dal contraddittorio processuale non si rinvengono elementi concreti tali da scalfire, sul piano della logicità e ragionevolezza, la scelta del Comune di consentire, nella fattispecie de qua, l’intervento con P.d.C. senza la predisposizione di una pianificazione attuativa: non risulta dagli atti di causa una compromissione dei valori urbanistici o la necessità di correggere un disordine edificativo in atto (Cfr. Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880) ovvero la necessità di rivedere la situazione dei servizi a standard.”
Con questa motivazione, il TAR Lombardia ha ritenuto legittima la scelta del Comune di Milano di assentire l’intervento mediante titolo edilizio diretto, nonostante il superamento dei 25 mt di altezza del fabbricato. Ha, altresì, aggiunto che la previsione di cui all’art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n.1150/1942 - “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa - risulta tuttora in vigore, pur dopo la riforma costituzionale del 2001.
Già con sentenza n. 1149/2010, il TAR Lombardia aveva confermato l’attuale vigenza della disposizione che, allo stato e pur tenendo conto dei presupposti di derogabilità di cui sopra, non può ritenersi implicitamente abrogata.