Distanze tra edifici, soleggiamento e aggetti: il TAR sulla corretta applicazione delle norme
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda il rispetto delle distanze tra edifici, la corretta applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e la verifica delle condizioni di soleggiamento previste dal Regolamento edilizio del Comune di Milano.
I ricorrenti lamentavano la violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche in riferimento a pareti cieche o proiezioni verticali, oltre che l’uso distorto dell’art. 74 del R.E. in tema di scomputo della SLP e la mancata considerazione di terrazze e cortili nella verifica del soleggiamento.
Secondo il TAR, tuttavia, le doglianze sono infondate per diverse ragioni:
- le SCIA in variante hanno escluso aggetti e balconi inferiori a 1,50 m che, in base alle definizioni tecniche uniformi regionali, non rilevano nel calcolo delle distanze;
- le pareti opposte non risultano antistanti, e quindi non si applica la distanza minima ex art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (Cass. civ., sez. II, n. 24471/2019);
- la costruzione in aderenza elimina ogni intercapedine tra pareti cieche, facendo venir meno la ratio igienico-sanitaria sottesa al vincolo di distanza (Cass. civ., sez. II, n. 28147/2022);
- il criterio di calcolo delle distanze seguito dal progettista è conforme al Regolamento Edilizio Tipo, che prevale su eventuali disposizioni comunali contrastanti (Corte Cost. n. 125/2017).
In merito al presunto “uso distorto” dell’art. 74 del R.E., relativo allo scomputo dalla SLP di alcuni volumi pertinenziali, il TAR ha rilevato l’assenza di elementi concreti: si tratta di spazi subordinati alla stipula e trascrizione di un atto unilaterale d’obbligo, adempimento che presuppone l’accatastamento definitivo.
Infine, sul fronte del soleggiamento, il Collegio ha chiarito che la verifica deve essere condotta rispetto ai locali interni e non su terrazze, cortili o spazi aperti. La previsione regolamentare, infatti, tutela il benessere abitativo degli ambienti chiusi e non può essere estesa a superfici non abitative.