Gravi violazioni fiscali definitivamente accertate: per la Corte Costituzionale l'esclusione automatica è legittima

La Consulta conferma la coerenza dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 con i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dal nostro ordinamento e da quello europeo

di Redazione tecnica - 01/08/2025

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nella parte in cui considera automaticamente gravi — e quindi escludenti — le violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali superiori alla soglia di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del d.P.R. n. 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.

La disposizione, tuttora applicabile ai sensi dell’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 per le gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, è stata ritenuta coerente con l’art. 3 della Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 2025, n. 138.

Gravi violazioni fiscali: la Corte Costituzionale dice sì all'esclusione automatica

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 11 settembre 2024, n. 7518, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’esclusione da una gara pubblica per un debito fiscale superiore a 5.000 euro, definitivamente accertato. Il giudice rimettente ha ritenuto potenzialmente irragionevole la previsione di una soglia fissa e uniforme per tutte le procedure, a prescindere dal valore dell’appalto o da ogni altra considerazione di proporzionalità.

In particolare, si dubitava della compatibilità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente una valutazione graduata della gravità della violazione in relazione alla specifica procedura selettiva.

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