Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: quando l’IA non rende illegittima la decisione amministrativa

Il TAR Marche affronta il tema della riserva di umanità e chiarisce quando l’uso dell’IA rappresenta un semplice strumento di supporto e quando, invece, può mettere in dubbio la legittimità della decisione amministrativa

di Redazione tecnica - 09/06/2026

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Una stazione appaltante può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nella redazione degli atti di gara? E cosa accade se nella motivazione compaiono richiami giurisprudenziali inesistenti, errati o non pertinenti?

L’eventuale uso dell’IA determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento amministrativo oppure occorre verificare se la decisione sia rimasta effettivamente nella sfera di responsabilità del funzionario pubblico?

Sono domande che, fino a poco tempo fa, sembravano appartenere più al dibattito teorico e che non solo adesso entrano a far parte del contenzioso amministrativo, ma probabilmente saranno sempre più presenti.

Quello che fa la differenza è il modo in cui si utilizzerà l’IA, ma anche come si guarderà ad essa, se come strumento di supporto, finalizzato a una maggiore efficienza, oppure come temibile “nemico” generatore di errori e incongruenze.

Uno dei primi esempi, al riguardo, è la recente sentenza del TAR Marche, sez. Ancona, 1° giugno 2026, n. 758, relativa al ricorso proposto contro l’esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata per presunti gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’aspetto più interessante della pronuncia non riguarda soltanto l’esito del giudizio, ma il percorso argomentativo seguito dal Collegio per distinguere l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto dal rischio di una vera e propria decisione amministrativa automatizzata.

Esclusione dalla gara per grave illecito professionale: la vicenda esaminata dal TAR

La controversia riguarda una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di un edificio pubblico.

L’operatore economico ricorrente era risultato aggiudicatario, ma la stazione appaltante, dopo avere applicato l’inversione procedimentale, aveva avviato la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, alla quale era seguita l’esclusione dell’impresa, ritenendo compromessa la sua affidabilità professionale a causa di tre precedenti risoluzioni contrattuali intervenute nel 2023.

Il provvedimento era stato quindi adottato ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui consente alla stazione appaltante di valutare la sussistenza di gravi illeciti professionali idonei a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico.

L’impresa aveva contestato l’esclusione sostenendo, in sintesi, che le tre risoluzioni non erano imputabili a proprie condotte, ma a carenze progettuali, ritardi e criticità riferibili alle amministrazioni committenti. Due vicende erano ancora sub iudice, mentre per la terza era intervenuta una transazione.

Secondo la ricorrente, dunque, la stazione appaltante aveva svolto una valutazione parziale, non aveva attribuito adeguato rilievo alla documentazione prodotta nel procedimento e aveva costruito il giudizio di inaffidabilità sulla base di un esame non realmente aderente alle circostanze del caso.

La contestazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella relazione del RUP

A tali contestazioni si aggiungeva però una censura del tutto particolare: l'impresa sosteneva infatti che la relazione del RUP presentasse elementi tali da far sospettare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non adeguatamente controllati, richiamando a tal fine la presenza di riferimenti giurisprudenziali ritenuti inesistenti o inconferenti e di argomentazioni considerate stereotipate e non realmente confrontate con le deduzioni difensive formulate nel corso del procedimento.

Da qui la denuncia della violazione del principio della cosiddetta “riserva di umanità” previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023, disposizione che disciplina l’utilizzo di sistemi automatizzati nel ciclo di vita dei contratti pubblici e che impone il rispetto dei principi di conoscibilità, comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica.

La ricorrente ha richiamato, al riguardo, il principio della cosiddetta “riserva di umanità”, sostenendo che l’amministrazione non può delegare il potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto quando il procedimento implica valutazioni discrezionali.

Per questo ha chiesto al TAR di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio per accertare se la relazione del RUP fosse stata effettivamente redatta con l’ausilio dell’IA.

Il TAR: non ogni uso dell’IA produce una decisione automatizzata

Per valutare la questione, il Collegio ha preliminarmente evidenziato che è necessario distinguere tra l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto nella redazione, nella ricerca o nella sistematizzazione di contenuti e la decisione amministrativa completamente automatizzata.

Secondo il giudice quest’ultima ipotesi sussiste quando l’atto è il risultato della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano nella fase dell’input, nella fase dell’elaborazione o nella fase decisionale vera e propria.

Il caso esaminato, invece, non configurava una situazione di questo tipo. La relazione del RUP, anzitutto, non era il provvedimento finale. L’esclusione era stata adottata dal dirigente competente, sul quale ricadeva la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento.

Anche quando il dirigente recepisce la proposta del RUP, tale recepimento esprime una condivisione, esplicita o implicita, della proposta istruttoria; la decisione resta quindi giuridicamente imputata al soggetto competente all’adozione dell’atto finale.

In questo modo l’attenzione si sposta dal semplice sospetto di utilizzo dell’IA alla verifica della reale imputabilità della decisione e quindi a rilevare non è tanto se uno strumento digitale sia stato utilizzato, ma se la valutazione amministrativa sia stata sostituita da un automatismo.

Il problema dei richiami giurisprudenziali errati

La parte più significativa della decisione riguarda i richiami giurisprudenziali contenuti nella relazione del RUP e contestati dalla ricorrente.

Il TAR osserva che, anche qualora alcuni richiami giurisprudenziali fossero errati, inconferenti o il risultato di una non corretta utilizzazione dell’IA, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento.

La domanda decisiva, afferma il giudice, non è se i numeri delle sentenze richiamate siano corretti o se l’errore possa dipendere da una “malaccorta” applicazione dell’IA, ma se i principi giuridici indicati nella relazione esistano realmente nella giurisprudenza oppure siano stati elaborati autonomamente dal sistema sulla base di input errati.

Secondo il TAR, i richiami effettuati nel caso in esame alla sospensione arbitraria delle lavorazioni, all’inottemperanza agli ordini di servizio, alla rilevanza delle precedenti risoluzioni e alla possibilità di fondare l’esclusione su un ragionevole dubbio di affidabilità rappresentano principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa e civile.

Di conseguenza, l’eventuale errore nel richiamo puntuale del precedente non ha inciso sulla sostanza della motivazione, perché i principi utilizzati dal RUP trovavano comunque riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale.

L’intelligenza artificiale come supporto all’attività istruttoria

Il passaggio forse più innovativo della sentenza è quello in cui il TAR paragona l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte del RUP all’attività di un avvocato che utilizza strumenti informatici per cercare precedenti giurisprudenziali.

Secondo il Collegio, qualora il RUP avesse utilizzato l’IA per ricercare pronunce o principi, avrebbe adottato una modalità nuova rispetto alla tradizionale consultazione di riviste, repertori e banche dati, ma ciò non avrebbe inciso sulla parte volitiva dell’atto.

Il punto resta sempre il fatto che la tecnologia possa supportare la ricerca, ordinare materiali, suggerire riferimenti e aiutare nella costruzione della motivazione. Non può però sostituire il funzionario nella valutazione dei fatti, nella selezione degli elementi rilevanti e nell’applicazione dei principi al caso esaminato.

Nel giudizio in esame, le valutazioni sulle condotte dell’impresa, sulle precedenti risoluzioni e sul rischio per la regolare esecuzione del nuovo appalto sono state ritenute appartenenti al funzionario pubblico. L’eventuale utilizzo dell’IA avrebbe riguardato, al più, i richiami giurisprudenziali a supporto di principi generali.

Il significato della riserva di umanità 

Ciò naturalmente non implica un’apertura a un utilizzo indiscriminato dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Al contrario, conferma che nei procedimenti valutativi deve rimanere ferma la responsabilità umana della decisione.

Allo stesso tempo, però, il TAR ha voluto evitare una lettura eccessivamente rigida della riserva di umanità: l’utilizzo di strumenti di IA non determina, da solo, l’illegittimità dell’atto amministrativo. Occorre verificare quale funzione abbia svolto il sistema e quindi se abbia sostituito il decisore oppure se abbia operato come supporto strumentale.

Nel primo caso, il rischio è quello di una decisione non realmente imputabile all’amministrazione, non verificabile e non sorretta da un effettivo controllo umano. Nel secondo, invece, l’IA può rappresentare uno strumento di lavoro, fermo restando l’obbligo per il funzionario di controllare il risultato, correggere eventuali errori, verificare le fonti e assumere la responsabilità della motivazione finale.

Conclusioni: quando l’utilizzo dell’IA non inficia la legittimità dell’atto

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico, adeguatamente motivata in quanto la stazione appaltante aveva preso in considerazione le tre precedenti risoluzioni contrattuali, aveva valutato la documentazione acquisita e aveva spiegato perché quelle condotte potevano rilevare sull’affidabilità dell’impresa rispetto allo specifico appalto.

Quanto alla presunta violazione della riserva di umanità, il giudice ha escluso che vi fosse una decisione automatizzata. La determinazione finale era stata adottata dal dirigente competente e l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale, ove effettivamente avvenuto, avrebbe riguardato soltanto una parte della motivazione riferita ai richiami giurisprudenziali generali.

La richiesta di verificazione o consulenza tecnica sull’uso dell’IA è stata quindi respinta. La sentenza non accerta che l’intelligenza artificiale sia stata effettivamente utilizzata dal RUP, ma ritiene irrilevante tale circostanza ai fini della decisione, poiché la valutazione finale è rimasta riconducibile all’amministrazione e al dirigente competente.

Ne emerge un principio destinato probabilmente ad assumere rilievo anche nelle future controversie: ciò che conta non è tanto stabilire se sia stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale, quanto verificare che la decisione resti nella disponibilità, sotto il controllo e nella responsabilità del soggetto pubblico chiamato ad adottarla.

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