Idoneità professionale: il Consiglio di Stato sui contenuti del certificato camerale
Palazzo Spada conferma: l’idoneità professionale non è un requisito tecnico, ma un requisito “di accesso” che certifica la validità dell’impresa e la sua collocazione nel settore
Quando un’impresa partecipa a una gara pubblica, deve dimostrare che il proprio oggetto sociale coincide perfettamente con le prestazioni da affidare, oppure è sufficiente che l’attività dichiarata sia solo pertinente, senza perfetta sovrapposizione? E cosa accade se il requisito viene integrato tramite avvalimento: è sufficiente indicare genericamente l’apporto dell’ausiliaria o è necessario dettagliare le risorse messe a disposizione?
Idoneità professionale e certificato camerale: il Consiglio di Stato su requisiti di partecipazione
A questi dubbi ha dato risposta la sentenza del Consiglio di Stato del 19 agosto 2025, n. 7073, nell’ambito di un affidamento, mediante accordi quadro ex art. 59 del Codice dei contratti pubblici, per la gestione di nidi comunali.
La questione nasce dal ricorso dell’operatore economico secondo classificato, che ha impugnato l’aggiudicazione lamentando che una delle mandanti del RTI vincitore non fosse in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36/2023.
Secondo il ricorrente, l’iscrizione camerale della società non menzionava in modo espresso i servizi oggetto dell’appalto. Contestualmente, veniva censurata anche la validità del contratto di avvalimento stipulato per comprovare i requisiti di esperienza, ritenuto troppo vago nell’indicazione delle risorse.
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le censure, richiamando quanto previsto in materia dal Codice Appalti.
Vediamo in dettaglio la decisione dei giudici d'appello.
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