FVOE incompleto: non è causa di esclusione dalla gara

Gli errori formali nel FVOE possono essere sanati tramite soccorso istruttorio, così come eventuali mancanze colmate con un'autocertificazione da parte dell'operatore

di Redazione tecnica - 02/12/2025

Nell’epoca della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, il sistema di verifica dei requisiti si basa sempre più sull’utilizzazione di piattaforme interoperabili e fascicoli digitali che, per quanto innovativi, non eliminano la possibilità di errori o incompletezze.

Ma un errore nella formazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) può tradursi in una causa di esclusione? Qual è il punto di equilibrio tra la necessità di verificare correttamente i requisiti e quella di non trasformare gli strumenti digitali in barriere alla partecipazione? Ed eventualmente, quale ruolo gioca il soccorso istruttorio?

A rispondere a queste domande, con una pronuncia orientata al favor partecipationis e al rispetto della discrezionalità della valutazione da parte della stazione appaltante, è il TAR Toscana, con la sentenza del 14 novembre 2025, n. 1856.

Errori formali o mancanze nel FVOE: il TAR Toscana sul favor paretcipationis

La questione nasce dall’impugnazione di un RTI, secondo classificato nell’ambito di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento di un servizio fiscale e tributario.

Oltre che contestare alcuni criteri di attribuzione del punteggio, il ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione fosse viziata sotto due aspetti specifici:

  • il primo riguardava un episodio pregresso, riconducibile a una violazione in materia di sicurezza del lavoro. Una violazione già oggetto di sanzione, ma che secondo il ricorrente avrebbe dovuto incidere sull’affidabilità dell’impresa al punto da determinarne l’esclusione dalla gara;
  • il secondo elemento, di natura più documentale che sostanziale, riguardava il FVOE della mandante del RTI aggiudicatario, nel quale era indicato un codice identificativo errato che aveva reso difficoltoso per la stazione appaltante il recupero automatico dei documenti necessari per la verifica dei requisiti.

Secondo il ricorrente, questi due elementi avrebbero dovuto condurre a una valutazione più severa da parte dell’amministrazione, fino a determinare l’esclusione del raggruppamento poi risultato aggiudicatario.

La stazione appaltante, però, aveva ritenuto entrambe le questioni non ostative in quanto:

  • la violazione contributiva era stata valutata come non grave e già risolta;
  • l’assenza del fascicolo virtuale completo era stata superata mediante acquisizione diretta dei dati tramite autocertificazione.

Ne era scaturito il ricorso, che però il TAR ha respinto, ribadendo alcuni importanti principi in materia di cause di esclusione non automatica e di accesso al FVOE.

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