Impianti agrivoltaici e termini procedimento VIA: interviene il Consiglio di Stato
Nessuna deroga o giustificazione per le amministrazioni: i termini VIA restano perentori anche per i progetti PNIEC di minore potenza
Quali sono i tempi massimi che le amministrazioni devono rispettare nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA)? Il criterio di priorità introdotto per i progetti di maggiore potenza può sospendere i termini per quelli più piccoli? E, soprattutto, cosa accade se l’Amministrazione non conclude nei tempi previsti un procedimento avviato su richiesta di un operatore del settore delle rinnovabili?
Agrivoltaico e VIA: no al silenzio inerzia dell'Amministrazione
A questi interrogativi ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 luglio 2025, n. 6616, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato a fronte dell’inerzia delle amministrazioni competenti rispetto a una domanda di VIA per un impianto agrivoltaico di media potenza.
Una società aveva presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con relative opere di connessione alla rete. Trascorsi oltre due anni senza alcun provvedimento espresso, è stata avviata un’azione avverso il silenzio delle amministrazioni competenti. Il TAR aveva respinto il ricorso, sostenendo che l’art. 8 del Codice dell’Ambiente, nel privilegiare i progetti di maggiore potenza, avesse determinato una sorta di sospensione dei termini per i progetti minori.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, “il criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini prevista dall’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza”.
Una tesi non condivisa dal Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza del TAR. Vediamone le motivazioni.
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