Può una Regione sospendere i procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati nelle aree non classificate come idonee, subordinandone la ripresa all’adozione di un successivo regolamento?
E può la stessa sospensione riguardare indistintamente tanto le domande ancora da presentare quanto quelle già depositate, senza considerare il livello raggiunto dall’istruttoria?
Con la sentenza del 23 luglio 2026, n. 144, la Corte Costituzionale ha risposto negativamente a entrambe le domande, dichiarando l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge regionale Sardegna n. 31/2025, che aveva bloccato i procedimenti relativi agli impianti FER ricadenti nelle aree non comprese tra quelle qualificate come idonee.
La decisione si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai ben definito, nel quale la Consulta, pur riconoscendo alle Regioni un ruolo rilevante nella pianificazione territoriale e nella localizzazione degli impianti, esclude che tali competenze possano essere esercitate mediante moratorie generalizzate, capaci di interrompere la continuità del sistema autorizzativo nazionale.
Impianti FER e aree non idonee: incostituzionale il blocco attuato dalla Regione Sardegna
La disposizione impugnata aveva modificato l’art. 1 della Legge regionale Sardegna n. 20/2024, inserendo il comma 7-bis, che affidava a un regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni, il compito di individuare le direttive per la corretta applicazione della disciplina relativa agli impianti FER situati nelle aree non incluse tra quelle idonee.
In attesa dell’adozione del regolamento, la norma impediva di dare corso alle istanze di autorizzazione già presentate e vietava, nello stesso tempo, la presentazione di nuove domande, facendo salve soltanto quelle finalizzate all’autoconsumo o destinate alle esigenze delle comunità energetiche.
Non si trattava, quindi, di una disciplina rivolta a orientare o coordinare le valutazioni amministrative, né di una previsione destinata a graduare l’esame dei progetti in funzione delle caratteristiche degli impianti o dei territori interessati, ma di un vero e proprio blocco legislativo, che operava automaticamente per l’intera categoria degli interventi localizzati nelle aree non idonee.
La ripresa dell’attività amministrativa era inoltre subordinata all’adozione di una fonte regolamentare successiva, sebbene la legge non prevedesse strumenti capaci di neutralizzare gli effetti della sospensione qualora il regolamento non fosse stato emanato entro il termine stabilito.
La questione di legittimità costituzionale
Da qui l’impugnazione della norma, sul presupposto che il legislatore sardo avesse superato i limiti delle proprie competenze statutarie in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, introducendo una disciplina incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Secondo il ricorrente, la norma regionale produceva un vero e proprio arresto ex lege dell’iter autorizzativo, impedendo agli uffici di esaminare la compatibilità dei singoli progetti e di svolgere le valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali richieste caso per caso.
Il principale parametro interposto indicato dallo Stato era rappresentato dall’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 199/2021, che, nel quadro normativo allora vigente, vietava l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
Nel ricorso venivano prospettate anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché la sospensione si applicava uniformemente a situazioni profondamente diverse tra loro, nonché degli artt. 41 e 97 della Costituzione, sotto i profili della libertà di iniziativa economica e del buon andamento dell’amministrazione.
La Regione aveva invece osservato che l’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 199/2021 era stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del D.L. n. 175/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 4/2026, prima della notificazione del ricorso statale.
Aveva inoltre sostenuto che la sospensione non riguardasse l’intero territorio sardo, poiché continuavano a essere esaminati i procedimenti relativi alle aree idonee e rimanevano estranei alla misura gli impianti già autorizzati.
Secondo questa impostazione, la disciplina avrebbe avuto carattere soltanto temporaneo, rispondendo all’esigenza di assicurare uniformità e certezza ai procedimenti durante una fase segnata dalla successione di diversi interventi normativi e giurisprudenziali.
Localizzazione impianti FER: le competenze regionali su aree idonee e non idonee
Prima di esaminare il merito, la Corte costituzionale ha escluso che la sopravvenuta abrogazione dell’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 199/2021 potesse determinare l’inammissibilità del ricorso, poiché la disposizione statale era ancora vigente ed efficace nel momento in cui era stata approvata la Legge regionale Sardegna n. 31/2025.
La successiva abrogazione del parametro interposto non poteva, dunque, cancellare retroattivamente il quadro normativo rispetto al quale doveva essere valutata la legge regionale, né eliminare la necessità di verificare se quest’ultima, al momento della propria adozione, rispettasse i limiti derivanti dalla ripartizione delle competenze legislative.
Nel ricostruire il quadro di riferimento, la Consulta ha quindi precisato che la transizione energetica costituisce un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo, senza che ciò comporti, tuttavia, l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio.
Alle Regioni resta riconosciuta la possibilità di incidere sulla localizzazione degli impianti FER attraverso strumenti di pianificazione territoriale e misure conformative, poiché la diffusione delle fonti rinnovabili deve essere coordinata con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e degli altri interessi territoriali coinvolti.
Se, però, la pianificazione regionale può orientare la localizzazione degli impianti e stabilire criteri che l’amministrazione dovrà applicare nelle proprie valutazioni, essa non può trasformarsi in una moratoria generalizzata, né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale.
La competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione autonoma Sardegna dall’art. 4, lettera e), dello Statuto speciale deve infatti essere esercitata nel rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla disciplina statale di attuazione degli obblighi europei in materia di energie rinnovabili.
Blocco delle autorizzazioni FER: il contrasto con i principi statali ed europei
Applicando tali coordinate al caso esaminato, la Corte ha ritenuto fondate le questioni relative al superamento dei limiti statutari della competenza legislativa regionale e alla violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
La disposizione regionale, impedendo la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze nelle aree non classificate come idonee, si risolveva infatti, secondo la Consulta, in una misura di carattere moratorio, incompatibile con i principi fondamentali della materia energetica desumibili dal D.Lgs. n. 199/2021 e, in particolare, dall’art. 20, comma 6, vigente quando la legge sarda era stata approvata.
L’art. 20, comma 6, si inseriva nel D.Lgs. n. 199/2021, adottato in attuazione della disciplina europea sulle fonti rinnovabili, ed esprimeva un principio diretto a impedire che sospensioni e moratorie potessero ostacolare gli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione degli impianti FER.
Tali principi, proprio perché derivano dalla legislazione statale di attuazione degli obblighi europei e assumono carattere fondamentale nella materia energetica, vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze statutarie.
Per questa ragione, né la temporaneità dichiarata della misura né il fatto che essa riguardasse soltanto le aree non idonee sono stati ritenuti sufficienti a escluderne l’illegittimità. Anche una sospensione limitata nel tempo, qualora impedisca automaticamente la prosecuzione e l’avvio dei procedimenti, conserva infatti la propria natura moratoria e continua a porsi in contrasto con la continuità del sistema autorizzativo.
Aree non idonee agli impianti FER: perché non comportano un divieto assoluto
La parte più rilevante della decisione, anche per le conseguenze che potrà produrre sui procedimenti autorizzativi, riguarda il significato da attribuire alla classificazione delle aree come non idonee.
Riprendendo quanto già affermato con la sentenza n. 134/2025, la Corte ribadisce che la qualificazione di non idoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di installazione degli impianti FER.
La distinzione tra aree idonee e aree non idonee non può quindi essere utilizzata dal legislatore regionale per creare, al di fuori delle prime, una preclusione automatica alla presentazione o all’esame dei progetti, poiché una simile lettura finirebbe per ostacolare indiscriminatamente lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ciò non significa che ogni impianto localizzato in un’area non idonea debba essere autorizzato, né che la classificazione territoriale perda rilievo nell’ambito delle valutazioni amministrative, ma, piuttosto, che la non idoneità non può operare da sola come divieto legislativo assoluto, dovendo la compatibilità del progetto essere verificata nell’ambito del regime autorizzativo applicabile e attraverso l’esame degli interessi ambientali, paesaggistici e territoriali coinvolti.
La Consulta non è quindi intervenuta sull’autorizzabilità dei singoli impianti, che rimane subordinata alle valutazioni previste dall’ordinamento, ma ha escluso che tali valutazioni possano essere sostituite da un blocco preventivo e indistinto, fondato esclusivamente sulla localizzazione del progetto in un’area non idonea.
Procedimenti FER già avviati: il blocco indiscriminato è irragionevole
La Corte ha inoltre accolto la questione promossa in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole una disciplina che arrestava automaticamente tutti i procedimenti interessati senza introdurre criteri capaci di differenziarne il trattamento.
Nel ricorso venivano sottolineati, tra gli altri elementi, il diverso stato raggiunto dalle istruttorie, gli investimenti già effettuati e il grado di affidamento maturato dagli operatori economici. Nel dichiarare fondata la questione, la Consulta ha concentrato la propria motivazione soprattutto sull’assenza di qualunque criterio di graduazione rispetto ai diversi stadi dei procedimenti pendenti.
La sospensione colpiva infatti nello stesso modo una pratica appena avviata e un procedimento ormai prossimo alla conclusione, impedendo inoltre, in via preventiva e indiscriminata, la presentazione di nuove domande.
Secondo la Corte, una disciplina costruita in questi termini determina un arresto generalizzato dell’attività amministrativa, che non risulta sostenuto da criteri idonei a modulare l’incidenza della misura sulle differenti situazioni coinvolte e che, nello stesso tempo, ostacola il perseguimento degli obiettivi europei e nazionali in materia di decarbonizzazione e diffusione delle fonti rinnovabili.
Autorizzazioni FER: cosa cambia con la decisione della Consulta
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge regionale Sardegna n. 31/2025, facendo così venir meno la disposizione che impediva di dare corso alle istanze già presentate e di depositare nuove domande per gli impianti FER localizzati nelle aree non comprese tra quelle idonee.
La pronuncia non determina l’automatica autorizzazione dei progetti interessati, poiché la Corte non ha valutato la compatibilità dei singoli interventi né ha escluso l’applicazione delle discipline ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e territoriali previste dall’ordinamento.
La localizzazione in un’area non idonea non può più giustificare, sulla base della disposizione dichiarata illegittima, la sospensione indistinta dei procedimenti già avviati o la preclusione alla presentazione di nuove istanze.
Restano ferme le competenze regionali di pianificazione e di governo del territorio, che dovranno tuttavia essere esercitate mediante strumenti compatibili con il quadro statale ed europeo e senza introdurre moratorie che impediscano all’amministrazione di esaminare i progetti.