Impianti FER e aree non idonee: nuova questione alla Corte Costituzionale

Il TAR Sardegna condivide i dubbi sollevati dal TAR Lazio: violazione dei principi fondamentali in materia di energia rinnovabile e riserva di procedimento amministrativo

di Redazione tecnica - 25/08/2025

È manifestamente non infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sardegna n. 20/2024 nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. FER) presso «aree non idonee».

A stabilirlo è l’ordinanza del 26 giugno 2025, n. 600, con cui il TAR Sardegna ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le censure già oggetto di un analogo rinvio alla Corte Costituzionale da parte del TAR Lazio (ord. n. 9164/2025).

Aree idonee e FER: il divieto assoluto è incostituzionale?

La questione si colloca nel quadro delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della successiva direttiva (UE) 2023/2413, che pongono l’obiettivo vincolante della massima diffusione delle fonti rinnovabili negli Stati membri.

A tal fine, l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce che le Regioni possono individuare aree idonee per l’installazione degli impianti FER, ma non consente loro di introdurre ex lege divieti assoluti per le aree non ricomprese tra quelle idonee.

La L.R. Sardegna n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con tale disciplina, in quanto prevede un generale divieto di realizzazione di impianti FER all’interno delle “aree non idonee” individuate negli allegati A, B, C, D ed E, rendendo improcedibili le istanze di autorizzazione presentate per tali aree.

Le motivazioni del TAR 

L’ordinanza articola un percorso argomentativo articolato, basato su una pluralità di profili di contrasto con la normativa costituzionale e unionale:

  • competenza legislativa regionale: la legge regionale si fonda sulla competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (art. 4, lett. e, Statuto Regione Sardegna), ma tale competenza deve rispettare i principi fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, fra cui rientra il d.lgs. n. 199/2021;
  • violazione del principio di massima diffusione delle FER: il divieto assoluto si pone in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., per violazione del diritto europeo e con il comma 3 dello stesso articolo per violazione dei principi fondamentali in materia di energia;
  • riserve procedimentali e divieto di generalizzazione: il giudice richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 258/2020, n. 121/2022), secondo cui l’individuazione delle aree non idonee richiede un procedimento istruttorio fondato su criteri oggettivi e ponderati, non potendo basarsi su valutazioni legislative aprioristiche;
  • illegittimità della prevalenza automatica del criterio di non idoneità: viene contestata anche la disposizione (art. 1, comma 7) che prevede la prevalenza delle aree non idonee su quelle idonee, in caso di sovrapposizione, per contrasto con i principi di proporzionalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
  • eccessiva restrizione della libertà di iniziativa economica e irragionevole compressione della finalità ambientale delle FER: la legge regionale compromette, in modo generalizzato, la possibilità di realizzare impianti rinnovabili in oltre il 95% del territorio sardo, incluse quasi tutte le aree agricole, vanificando l’obiettivo della transizione energetica.
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