Modifiche rilevanti e obblighi connessi
L’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta è da considerarsi, in via generale, una modifica rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 151/2011, in quanto altera le condizioni di sicurezza preesistenti.
Ne consegue che:
- se l’impianto è progettato nel rispetto integrale delle prescrizioni della linea guida e la valutazione del rischio non evidenzia criticità, l’intervento rientra nell’art. 4, comma 7, del DM 7 agosto 2012, senza aggravio di sicurezza;
- se invece la valutazione del rischio mostra un peggioramento delle condizioni di sicurezza per attività di categoria B e C, è necessario attivare le procedure dell’art. 3 del d.P.R. n. 151/2011.
Per gli impianti già denunciati o progettati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, sono previsti regimi transitori.