Impianti fotovoltaici e aree idonee: il Consiglio di Stato sui limiti regionali
La sentenza n. 6160/2025 ribadisce che le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori all’installazione di impianti FER prima del D.M. Aree Idonee
Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, solo lo Stato può stabilire i criteri per individuare le aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, e come definite dal D.M. MASE 21 giugno 2024. Delibere regionali che vadano contro queste indicazioni sono illegittime e di conseguenza anche i provvedimenti a esse collegate.
Fotovoltaico e aree idonee: no del Consiglio di Stato a criteri imposti dalle Regioni
Sulla base di questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza del 14 luglio 2025, n. 6160, ha annullato due delibere della Regione Piemonte che, prima dell’adozione del D.M. Aree Idonee, avevano previsto che nelle aree agricole di elevato interesse agronomico potessero essere realizzati solo impianti agrivoltaici, escludendo i fotovoltaici con moduli ubicati a terra.
Palazzo Spada ha infatti chiarito che, in assenza dei decreti interministeriali previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021, le Regioni non potevano introdurre limiti propri o moratorie, poiché la competenza a stabilire criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee appartiene allo Stato, mediante decreti adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
La società appellante, attiva nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, aveva avviato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 11 MWp su terreni agricoli classificati nelle classi II e III di capacità d’uso del suolo. A seguito dell’emanazione delle delibere regionali che vietavano la costruzione di impianti a terra, la società aveva impugnato gli atti dinanzi al TAR, che aveva respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, in sede d’appello, ha invece riformato la decisione, accogliendo le ragioni della società.
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