Impianti fotovoltaici e aree idonee: il Consiglio di Stato sui limiti regionali
La sentenza n. 6160/2025 ribadisce che le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori all’installazione di impianti FER prima del D.M. Aree Idonee
La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure dell’appellante, affermando che “Sussiste l’impossibilità per la Regione di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia prima della fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee”.
Le delibere piemontesi hanno dunque violato:
- l’art. 20, commi 1, 6 e 8 del d.lgs. 199/2021;
- i principi europei di promozione delle FER e decarbonizzazione, sanciti dalla direttiva 2018/2001/UE;
- i principi di leale collaborazione e riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Il Consiglio di Stato ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025, relativa alla Regione Sardegna, che aveva dichiarato illegittime disposizioni analoghe per eccesso di potere legislativo.La decisione ha quindi disposto l’annullamento delle delibere piemontesi e la compensazione integrale delle spese di giudizio.
L’orientamento giurisprudenziale
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato,
volto a impedire che le Regioni o gli enti locali ostacolino la
diffusione delle fonti rinnovabili attraverso limiti impropri.
Tra le decisioni più significative si segnalano:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 466/2025, che ha escluso la possibilità per le Regioni di anticipare i criteri delle aree idonee prima del D.M. attuativo;
- TAR Sicilia, 26 agosto 2024, n. 2475, che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti comunali fondati sulla sola mancata inclusione dell’area tra quelle idonee;
- Consiglio di Stato, 21 luglio 2025, n. 6434, che ha censurato limiti percentuali regionali alle autorizzazioni FER in contrasto con i principi di libertà d’iniziativa imprenditoriale e sostenibilità ambientale.
In tutte queste pronunce emerge un orientamento univoco: la transizione energetica non può essere ostacolata da discipline regionali frammentarie o da moratorie locali, poiché la competenza regolatoria in materia di aree idonee appartiene esclusivamente allo Stato.
In definitiva, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le Regioni conservano poteri di pianificazione e governo del territorio, ma non possono introdurre discipline autonome che incidano sulla localizzazione degli impianti FER.
Anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024, tali poteri devono esercitarsi entro la cornice dei criteri statali e senza effetti espulsivi o moratori, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra livelli di governo.
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