Dopo l’emanazione delle Linee Guida del 1° settembre 2025 dedicate all’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ex D.P.R. n. 151/2011, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso la Circolare del 10 settembre 2025, n. 14668, di chiarimento per i progetti già avviati o in corso di realizzazione.
Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulla nuova linea guida
Il documento richiama il principio del legittimo affidamento, consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’Amministrazione deve rispettare le aspettative ragionevoli dei soggetti che hanno intrapreso iniziative sulla base della normativa vigente all’epoca dei fatti.
In altre parole, chi ha avviato concretamente il procedimento prima del 1° settembre 2025 può portarlo a termine seguendo le regole precedenti.
Cosa si intende per “procedure già avviate”
Ma quando si può ritenere che un procedimento sia stato effettivamente avviato prima del 1° settembre 2025?
La Circolare elenca alcune condizioni, a titolo esemplificativo:
- attivazione delle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- presentazione di comunicazioni edilizie (SCIA, CILA o istanze analoghe);
- stipula di contratti vincolanti per fornitura e/o installazione;
- completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
- avvio dei lavori di installazione;
- accettazione formale di preventivi vincolanti;
- disponibilità di documenti probatori con data certa;
- ogni altra fattispecie giuridicamente equiparabile.
L’elenco non è esaustivo, ma rappresenta un riferimento utile per la corretta applicazione uniforme da parte dei Comandi territoriali.
Centralità della valutazione del rischio
Un punto fermo della Circolare è il richiamo alla centralità della valutazione del rischio incendio, che resta il pilastro di ogni scelta progettuale. Le linee guida, infatti, sono definite come strumenti di indirizzo, non come vincoli rigidi.
Resta quindi nella responsabilità del progettista individuare, anche con soluzioni alternative, le misure più idonee a garantire il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, purché supportate da un’analisi tecnica adeguata.