Con il D.M. 15 luglio 2026, n. 223, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha completato il sistema delle comunicazioni relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introducendo il Modello Unico Parte III per gli interventi realizzati in regime di attività libera.
Il modello deve essere trasmesso attraverso la piattaforma SUER dopo l’entrata in esercizio dell’impianto e non costituisce una nuova istanza autorizzativa preventiva, ma una comunicazione telematica mediante la quale il proponente o l’installatore delegato rende disponibili i principali dati tecnici, catastali, territoriali e urbanistici dell’intervento.
La nuova Parte III integra il sistema già previsto per il fotovoltaico e riguarda le diverse tipologie di intervento comprese nell’Allegato A al d.Lgs. n. 190/2024, tra cui impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, a biomassa e termici, sistemi di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori.
Il decreto stabilisce inoltre i termini per la trasmissione, disciplina la fase transitoria per gli impianti già entrati in esercizio e aggiorna le Parti I e II del modello unico applicabili a determinate installazioni fotovoltaiche fino a 200 kW.
Impianti rinnovabili in attività libera: il Modello Unico Parte III
Il D.M. 15 luglio 2026, n. 223 dà attuazione all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2024, che ha previsto la revisione del modello unico semplificato, già adottato per alcune tipologie di impianti fotovoltaici, allo scopo di includere nella piattaforma Sportello Unico delle Energie Rinnovabili - SUER anche gli interventi soggetti al regime di attività libera.
La Parte III integra, in particolare, le Parti I e II disciplinate dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297 e diventa lo strumento attraverso il quale devono essere trasmesse le informazioni relative agli interventi individuati dall’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024.
La funzione della nuova sezione è diversa rispetto a quella delle prime due parti: mentre la Parte I resta collegata alla comunicazione preliminare e alla richiesta di connessione dell’impianto fotovoltaico e la Parte II riguarda la comunicazione di fine lavori, la Parte III interviene dopo l’entrata in esercizio e risponde alle esigenze informative della piattaforma.
Il regime di attività libera non comporta, dunque, l’assenza di qualsiasi adempimento, poiché alla realizzazione e all’avvio dell’impianto segue ora l’obbligo di trasmettere il modello previsto dal decreto.
Quando va inviato il modello e chi deve trasmetterlo
Il Modello Unico Parte III dovrà essere reso disponibile sul SUER entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre della sua adozione viene data notizia mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La data decisiva ai fini del nuovo adempimento sarà, tuttavia, quella in cui la Parte III verrà effettivamente resa disponibile sulla piattaforma, perché da quel momento decorreranno sia il termine ordinario previsto per gli impianti che entreranno successivamente in esercizio sia quello transitorio riferito agli impianti già operativi.
La compilazione e la trasmissione competono al soggetto proponente oppure all’installatore delegato. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo la disponibilità del modello, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.
Per gli impianti entrati in esercizio prima della pubblicazione della Parte III sul SUER, il decreto riconosce invece un periodo transitorio di sei mesi, anch’esso decorrente dalla data in cui il modello sarà reso disponibile.
Interventi singoli e impianti ibridi: come si compila il modello
Il modello disciplina sia gli interventi singoli sia gli impianti ibridi, prevedendo modalità di compilazione diverse in relazione alla configurazione realizzata.
Quando l’intervento riguarda una sola tecnologia, il proponente deve indicare la sezione e la lettera dell’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024 nelle quali ricade l’opera e compilare esclusivamente la parte riferita alla specifica tipologia impiantistica.
Nel caso di un impianto ibrido, come definito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024, devono invece essere indicate tutte le componenti dell’intervento e compilate le relative sezioni. Un impianto composto, ad esempio, da una parte fotovoltaica e da un sistema di accumulo richiederà l’inserimento delle informazioni previste per entrambe le tecnologie.
L’Allegato 1 contiene sezioni dedicate agli impianti fotovoltaici, a biomassa, eolici, idroelettrici e termici, oltre che agli accumuli elettrochimici, agli elettrolizzatori e alle opere connesse.
Le informazioni variano in relazione alla tecnologia e riguardano, a seconda dei casi, la potenza, la modalità di installazione, le superfici occupate, la connessione alla rete, le opere connesse e la data di entrata in esercizio. Per gli impianti agrivoltaici sono inoltre previsti dati specifici sulle superfici agricole e sulla percentuale complessivamente coperta dai moduli.
Il modello richiede anche il codice POD, l’eventuale codice CENSIMP e, per alcune categorie di impianto, l’indicazione della possibile appartenenza a una comunità energetica rinnovabile.
Dalla potenza alla localizzazione: le informazioni richieste
Accanto ai dati tecnici, la Parte III richiede le informazioni necessarie a individuare l’impianto, comprese la localizzazione, l’indirizzo e gli estremi del Catasto Fabbricati o del Catasto Terreni.
Il proponente deve dichiarare se l’intervento ricada in area agricola e, in caso affermativo, indicare la Superficie Agricola Utilizzata. Deve inoltre specificare se l’impianto si trovi in un’area idonea ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 oppure in una zona di accelerazione ai sensi del successivo art. 12.
Il modello richiede anche di attestare che l’intervento sia compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e che non contrasti con gli strumenti urbanistici adottati.
Il dichiarante deve inoltre avere acquisito, prima dell’avvio della realizzazione, la disponibilità della superficie interessata e, ove necessario, avere effettuato la comunicazione o acquisito il titolo richiesto per le opere edilizie.
La Parte III non si limita, quindi, a descrivere le caratteristiche energetiche dell’impianto, ma raccoglie anche gli elementi necessari a ricostruirne la collocazione territoriale e l’inquadramento urbanistico.
Attività libera e titoli edilizi: due piani da non sovrapporre
In riferimento al rapporto tra il regime energetico dell’intervento e gli eventuali titoli edilizi, il proponente deve indicare se l’intervento ne abbia richiesto uno e, in caso di risposta affermativa, riportare gli estremi della CIL, della CILA, della SCIA alternativa al permesso di costruire oppure del permesso di costruire.
La presenza di questa sezione non modifica il regime amministrativo energetico e non introduce una nuova fattispecie abilitativa, poiché il modello si limita ad acquisire le informazioni relative agli adempimenti edilizi eventualmente già effettuati.
La necessità di una comunicazione o di un titolo dovrà essere verificata in relazione alle opere materialmente realizzate e alla disciplina applicabile al singolo intervento, senza sovrapporre il regime di attività libera previsto dal D.Lgs. n. 190/2024 all’eventuale rilevanza edilizia di determinate opere o lavorazioni.
Poiché la Parte III viene trasmessa dopo l’entrata in esercizio, non può sostituire né regolarizzare gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati prima dell’avvio dei lavori.
Fotovoltaico fino a 200 kW: restano le Parti I e II
Il D.M. 15 luglio 2026, n. 223 non sostituisce le Parti I e II del modello unico disciplinato dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297, che continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici installati su edifici, strutture o manufatti fuori terra e nelle relative pertinenze, con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
Il decreto aggiorna, tuttavia, i riferimenti normativi contenuti nei due modelli, sostituendo il rinvio all’abrogato art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 con quello all’art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024.
La Parte III integra quindi il sistema esistente senza sostituirlo: le Parti I e II mantengono le rispettive funzioni per gli impianti fotovoltaici entro la soglia prevista, mentre la nuova sezione serve a trasmettere al SUER le informazioni relative alla più ampia categoria degli interventi realizzati in attività libera.
Il nuovo adempimento per professionisti e installatori
Con l’introduzione della Parte III, la gestione amministrativa dell’intervento non si conclude con l’entrata in esercizio, poiché da quel momento decorre il termine per la trasmissione al SUER.
Professionisti e installatori dovranno verificare che l’opera rientri tra gli interventi dell’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024, individuare la sezione e la lettera applicabili e accertare se si tratti di un intervento singolo oppure di un impianto ibrido.
Sarà inoltre necessario raccogliere in anticipo i dati tecnici, catastali, territoriali ed edilizi richiesti dal modello, soprattutto considerando che, nel regime ordinario, la comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.