Impugnazione dell’aggiudicazione: il TAR sulla decorrenza dei termini

Il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario? Ecco la risposta del giudice amministrativo

di Redazione tecnica - 10/10/2025

Può un concorrente attendere la conclusione della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario prima di proporre ricorso contro l’aggiudicazione definitiva? Oppure il termine decorre immediatamente dalla comunicazione dell’atto?

Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 17242, offre un chiarimento importante su un tema che spesso genera incertezza tra operatori e stazioni appaltanti: la decorrenza del termine di impugnazione di un'aggiudicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) e dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Impugnare un’aggiudicazione: i termini previsti

Una società aveva impugnato la revoca di una precedente aggiudicazione disposta nell’ambito di una procedura ristretta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.

A seguito di una prima ordinanza cautelare favorevole del TAR, il Consiglio di Stato aveva invece ritenuto prevalente l’interesse della stazione appaltante a proseguire la procedura, sollecitando la definizione nel merito.
Nel frattempo, i lotti oggetto del ricorso erano stati aggiudicati ad altri raggruppamenti temporanei d’imprese, con comunicazione sul portale di gara.

Proprio per questo motivo la stazione appaltante e gli aggiudicatari eccepivano l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la società ricorrente non aveva impugnato nei termini le nuove aggiudicazioni e aveva peraltro manifestato la volontà di rinunciare all’appalto.

Sul punto, il TAR ha richiamato espressamente:

  • l'art. 120, comma 2, c.p.a., secondo cui “il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici”;
  • l'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 (già art. 76 del d.lgs. n. 50/2016), che disciplina la comunicazione degli esiti di gara e dell’aggiudicazione;
  • l'art. 100 c.p.c., che sancisce l’onere dell’interesse ad agire.

Ne deriva che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla sua comunicazione formale, e non dalla successiva verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, fase che incide solo sull’efficacia del provvedimento, non sulla sua validità.

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