Impugnazione dell’aggiudicazione: il TAR sulla decorrenza dei termini
Il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario? Ecco la risposta del giudice amministrativo
La decisione del TAR
Il Collegio ha dato ragione alla SA, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la società non aveva tempestivamente impugnato le aggiudicazioni dei lotti oggetto di contestazione.
Richiamando un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che l’aggiudicazione costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse del concorrente escluso: l’annullamento degli atti precedenti, non seguito dall’impugnazione dell’aggiudicazione, non è idoneo a produrre effetti utili.
Pertanto, il concorrente che abbia impugnato atti intermedi deve necessariamente impugnare anche l’aggiudicazione sopravvenuta; diversamente, il ricorso diviene improcedibile, poiché l’atto finale - se non impugnato - si consolida e rende inutile la decisione sugli atti anteriori.
Si smentisce l’impostazione difensiva della ricorrente, secondo cui il termine di impugnazione dovrebbe decorrere solo dopo la verifica positiva dei requisiti dell’aggiudicatario.
Tale interpretazione è definita non
condivisibile, poiché altererebbe la certezza dei rapporti
giuridici e contrasterebbe con la ratio acceleratoria del rito in
materia di appalti.
La verifica dei requisiti, infatti, ha natura
meramente condizionante
l’efficacia dell’aggiudicazione, ma non sospende il
decorso del termine per la sua impugnazione.
Una diversa lettura finirebbe per vanificare la celerità dei procedimenti e consentire ricorsi tardivi, in contrasto con i principi di concentrazione e tempestività propri del contenzioso amministrativo in materia di contratti pubblici.
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