Quali regole per la corresponsione degli incentivi tecnici? A chi spettano, in che misura e secondo quali criteri? Come cambia la disciplina alla luce del correttivo 2024 e della recente conversione del Decreto Infrastrutture?
Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia
Sono queste le domande a cui è necessario rispondere dopo le rilevanti modifiche introdotte all’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), oggetto di un doppio intervento correttivo a distanza di pochi mesi:
- prima con il D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo del Governo);
- poi con l’art. 2 del D.L. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025 (correttivo “emergenziale”).
L’assetto che ne emerge non si limita a piccoli aggiustamenti formali, ma ridefinisce la platea dei beneficiari, le modalità di corresponsione degli incentivi, la rendicontazione verso gli organi di controllo e il regime applicabile nei procedimenti già avviati.
Vediamo in dettaglio cosa prevede oggi l’art. 45, anche alla luce delle disposizioni “integrative” dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, art. 2 del D.L. n. 73/2025. Si ricorda, preliminarmente, che le attività per cui è possibile riconoscere gli incentivi sono quelle specificate nell’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, che individua in modo puntuale le funzioni tecniche rilevanti ai fini dell’erogazione.
Sintesi delle modifiche introdotte
Con la riformulazione dell’art. 45 e le nuove disposizioni normative, il sistema degli incentivi tecnici si fonda oggi su cinque principi cardine:
- ambito applicativo esteso anche ai procedimenti in corso;
- dirigenti inclusi tra i beneficiari, con deroghe al regime di onnicomprensività;
- nuovi obblighi informativi verso gli organi di controllo;
- autonomia regolamentare per i criteri di riparto;
- copertura finanziaria già garantita nei quadri economici.
Nelle seguenti sezioni analizzeremo ogni singolo principio.