Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle attività contabili e finanziarie
La delibera n. 77/2025 della sezione Liguria conferma che gli incentivi ex art. 45 del Codice appalti spettano solo per attività tecniche direttamente collegate alle procedure di affidamento
L’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche rappresenta una delle questioni più discusse nella gestione degli appalti pubblici da parte degli enti locali.
Nonostante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) abbia introdotto una disciplina più organica, rimangono ampi margini di incertezza sulla platea dei beneficiari e sulla natura delle attività incentivabili ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato I.10.
Le difficoltà emergono soprattutto nei casi in cui la gestione delle opere pubbliche coinvolge non solo gli uffici tecnici, ma anche i servizi finanziari e amministrativi, chiamati a occuparsi di programmazione economica, raccordo con il bilancio e gestione del fondo pluriennale vincolato.
Può questa collaborazione, di natura contabile e amministrativa, essere premiata con gli incentivi alle funzioni tecniche?
Incentivi alle funzioni tecniche: esclusi i compiti contabili e finanziari
A fissare il punto è la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 77/2025/PAR in risposta a un Comune che aveva chiesto se fosse possibile riconoscere l’incentivo ex art. 45 al personale del settore economico-finanziario coinvolto nella programmazione degli investimenti, nel supporto contabile e fiscale e nella gestione del bilancio triennale.
L’ente riteneva che queste attività, pur non essendo strettamente tecniche, concorressero in modo determinante al risultato dell’intervento e meritassero di rientrare nel perimetro incentivabile.
La magistratura contabile ha quindi richiamato le previsioni dell'art. 45 del Codice Appalti e spiegato perché gli incentivi, in questo caso, non possono essere applicati.
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