La possibilità riconosciuta ai piccoli comuni di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi consente anche di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici?
Il sindaco o un assessore, nominati responsabili del servizio tecnico e successivamente incaricati delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), possono essere considerati "personale" della stazione appaltante ai fini dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023?
Si tratta di una questione non di poco conto in enti di dimensioni ridotte, nei quali la carenza di personale rende spesso necessario ricorrere alla disciplina speciale prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000. A fare chiarezza al riguardo è la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 240/2026/PAR, escludendo la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici ai componenti degli organi politici anche quando questi, in forza della disciplina derogatoria, svolgano le funzioni di RUP.
Incentivi tecnici: la Corte dei Conti sui limiti per sindaco o assessori RUP
La richiesta di parere è stata presentata dal sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti, già nominato responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 per sopperire alla carenza di personale interno.
Il quesito sottoposto alla Corte riguardava la possibilità di riconoscere allo stesso sindaco gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo la nomina a Responsabile Unico del Progetto nell'ambito di una procedura di affidamento di lavori pubblici.
Sul punto, l'ente ha anche richiamato il parere del MIT n. 3349/2025, secondo il quale il requisito essenziale per ricoprire il ruolo di RUP non risiede nel rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione, bensì nel collegamento funzionale con la struttura organizzativa della stazione appaltante e nella titolarità dei poteri gestionali connessi alla procedura di affidamento.
La magistratura contabile, però, pur prendendo atto di tale orientamento, è giunta a una conclusione diversa con riguardo alla spettanza degli incentivi tecnici.
L'art. 45 del Codice Appalti: a chi spettano gli incentivi tecnici
Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo la Corte, la finalità degli incentivi per le funzioni tecniche è quella di valorizzare il capitale umano interno delle amministrazioni, favorire l'accrescimento delle professionalità e incentivare lo svolgimento delle attività tecniche da parte del personale dipendente, limitando il ricorso a professionalità esterne.
Al riguardo assume rilievo decisivo il dato letterale della norma, che individua come destinatario della misura incentivante il "proprio personale" della stazione appaltante.
Tale espressione, osserva la Corte, non consente interpretazioni estensive né permette di ricomprendere soggetti che, pur esercitando funzioni gestionali, non siano legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente.
La delibera richiama inoltre il recente orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che hanno ribadito come la sostituzione del termine "dipendenti" con "personale" introdotta dal correttivo al Codice non abbia ampliato la platea dei beneficiari degli incentivi tecnici.
Quando gli organi politici possono assumere funzioni gestionali nei piccoli comuni
La Corte dedica un ampio passaggio anche alla disciplina speciale prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000.
La disposizione consente, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in presenza delle condizioni previste dalla legge, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale.
Si tratta, tuttavia, di una deroga eccezionale al principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, giustificata esclusivamente dalle ridotte dimensioni organizzative degli enti e dalla finalità di contenimento della spesa.
Proprio il carattere derogatorio della disciplina impedisce, secondo la Corte, qualsiasi interpretazione estensiva che possa trasformare tale scelta organizzativa in un meccanismo di equiparazione tra amministratori locali e personale dipendente.
Chi può essere nominato RUP secondo il D.Lgs. n. 36/2023
Un ulteriore profilo affrontato dalla deliberazione riguarda il rapporto tra la disciplina speciale dei piccoli comuni e l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, dedicato al Responsabile Unico del Progetto.
Pur ricordando la valorizzazione da parte del MIT del collegamento funzionale del RUP con la struttura organizzativa della stazione appaltante, i magistrati contabili hanno evidenziato che il Codice Appalti continua a individuare il primo presupposto della nomina nella qualità di dipendente della stazione appaltante o, in caso di carenza di organico, di altra amministrazione pubblica.
Anche l'Allegato I.2 (Attività del RUP) conferma tale impostazione, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme di supporto tecnico qualora il RUP non possieda tutti i requisiti professionali richiesti, senza tuttavia derogare alla necessità del rapporto di dipendenza con l'amministrazione.
La questione, quindi, non riguarda la possibilità che il sindaco svolga legittimamente le funzioni di RUP, ma gli effetti economici derivanti da tale incarico.
Il mandato elettivo non è assimilabile al rapporto di lavoro dipendente
Sulla base di questo quadro normativo, la Corte ha escluso che l'attribuzione delle funzioni gestionali possa determinare un'assimilazione del mandato elettivo al rapporto di pubblico impiego.
La deroga prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 opera esclusivamente sul piano funzionale, consentendo al componente dell'organo politico di esercitare competenze gestionali normalmente riservate ai dirigenti o ai responsabili dei servizi.
Essa, tuttavia, non produce alcun effetto sul piano economico: per questa ragione il sindaco nominato responsabile del servizio non può percepire gli emolumenti previsti dal contratto collettivo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione e, per identità di ratio, non può beneficiare neppure degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
Proprio la mancata assimilazione economica rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si realizza l'obiettivo di contenimento della spesa perseguito dal legislatore.
Le conseguenze operative per gli organi politici dei piccoli Comuni
In definitiva, la deliberazione chiarisce che la deroga prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 incide esclusivamente sull'assetto organizzativo dell'ente e non modifica il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ne consegue che, pur potendo svolgere legittimamente le funzioni di Responsabile Unico del Progetto nei casi consentiti dalla normativa, i componenti degli organi politici nominati responsabili dei servizi non possono beneficiare degli incentivi per le funzioni tecniche, poiché il loro mandato elettivo non è assimilabile a un rapporto di lavoro dipendente con la stazione appaltante.